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Introduzione al trust - definizione

cos'è il TRUST

La parola trusts è sempre piu diffusa negli ambienti economici e giuridici italiani.
In lingua inglese, essa significa "affidamento". Ed e proprio sulla fiducia che si basa questo innovativo strumento di pianificazione patrimoniale di origine anglosassone, conosciuto in Italia solo da pochi anni, ma che ha vissuto, e sta vivendo tutt' ora, un grandissimo sviluppo sulla scia delle infinite possibilità di utilizzo, anche nella vita quotidiana di ciascuno di noi.
Il trust è conosciuto ed utilizzato in Italia da quando il nostro paese ha ratificato ed è entrata in vigore, nel 1992 la Convenzione dell' Aja ( art. 2 della Legge 16/10/1989, n. 364 entrata in vigore il 01/01/1992)
Non è facile dare una definizione ufficiale e precisa di trust, in considerazione del fatto che saremmo costretti a tradurre il termine per se stesso, senza poterlo confrontare con altri istituti da noi conosciuti, poichè esso non ha affinità con nessuna tipologia adottata dal diritto civile italiano.
La Convenzione stessa tenta una definizione di trust, stabilendo che con tale termine debbano intendersi i rapporti giuridici istituiti da una persona con atto tra vivi o "mortis causa", qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un "trustee" nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.
Ed è proprio in questo aspetto che troviamo tutta la forza dell'istituto in questione: il trust è tale e vive di vita propria in quanto realizza una netta separazione tra il patrimonio del disponente ( di colui, cioè, che da vita al trust stesso) e quello dell'effettivo beneficiario e del trustee stesso.
Negli ordinamenti di "common law", in quegli ordinamenti cioè in cui le leggi non sono codificate ed il ruolo della giurisprudenza diviene fondamentale per stabilire il precedente che uniformerà i comportamenti futuri, il trust è uno strumento conosciuto da molte centinaia di anni.
Negli ordinamenti giuridici come quello italiano, dove ogni legge, ogni regolamento, ogni orientamento è ben formalizzato e codificato, questo non è mai stato possibile poichè i paesi come il nostro non ammettono lo sdoppiamento della proprieta dall'effettiva gestione dei beni (quella che gli inglesi chiamano "dual ownership").
Il riconoscimento del trust da parte dell'Italia e la ratifica della Convenzione da parte del nostro ordinamento ha avuto lo scopo primario di incentivare gli investimenti dei non residenti in Italia, accettando una nozione generale di trust che peraltro era gia stata recepita con il riconoscimento delle Convenzioni di Bruxelles e di Roma e dei trattati contro le doppie imposizioni con gli Stati Uniti e con il Regno Unito che già facevano cenno a questo istituto.
Alla costituzione ed alla gestione del trust intervengono generalmente tre soggetti, ma si può avere un trust anche quando i soggetti coinvolti siano in numero inferiore (come nei trust di scopo, per esempio).
In alcune legislazioni questi tre soggetti possono anche coincidere: il settlor (disponente), che si spossessa dei propri beni e istituisce il trust attribuendo la proprietà degli stessi al trustee (gestore) che è la figura chiave di tutto lo strumento e che, oltre a divenire l' effettivo proprietario, assume funzioni di gestione. Il trustee dispone dei beni secondo l'atto di trust, ma è comunque obbIigato a gestirli nell'interesse dei beneficiari individuati o dello scopo determinato dal settlor: in quest'ultimo caso si parlerà di "trust di scopo" (tipico I'esempio dei trusts di beneficenza; utilizzati per dare vita ad iniziative di carattere sociale, ove non vi è una categoria individuata nominativamente di beneficiari).
Il punto sostanziale che qualifica un trust è la piena separazione rectius segregazione, ed il totale distacco del patrimonio conferito, dalla sfera giuridica del settlor per passare in piena proprieta al trustee. Ed è proprio su questo presupposto-effetto che si basano tutte le operazioni di tutela patrimoniale poste in essere nel mondo a mezzo trust.
In quest'ottica, il trust si presta magnificamente a costituire ed a fornire garanzie patrimoniali di ottimo livello, poichè i beni in trust non saranno attaccabili da coloro che volessero soddisfarsene avanzando le loro pretese sugli stessi. Pur con le opportune precisazioni che saranno fatte in seguito, possiamo esemplificare dicendo che il patrimonio potrà essere messo al riparo da eventuali pretese da parte di terzi cosi individuati:

  1. dai creditori del disponente, poichè essi non sono più di sua proprieta;
  2. dai creditori personali del trustee, poichè nel trust si realizza la piena "separazione dei patrimoni" con la loro segregazione, ed il trustee, seppure effettivo proprietario dei beni stessi, li deterrà solo ed esclusivamente nella sua qualità di trustee e mai a titolo personale;
  3. dai creditori dei beneficiari, fino a quando essi non ricevano i beni con successivo passaggio dal trustee