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Introduzione al trust - definizione
| cos'è
il TRUST |
La
parola trusts è sempre piu diffusa
negli ambienti economici e giuridici italiani.
In lingua inglese, essa significa "affidamento".
Ed e proprio sulla fiducia che si basa questo innovativo
strumento di pianificazione patrimoniale di origine anglosassone,
conosciuto in Italia solo da pochi anni, ma che ha vissuto,
e sta vivendo tutt' ora, un grandissimo sviluppo sulla scia
delle infinite possibilità di utilizzo, anche nella
vita quotidiana di ciascuno di noi.
Il trust è conosciuto ed utilizzato
in Italia da quando il nostro paese ha ratificato ed è
entrata in vigore, nel 1992 la Convenzione dell'
Aja ( art. 2 della Legge 16/10/1989, n. 364
entrata in vigore il 01/01/1992)
Non è facile dare una definizione ufficiale e precisa
di trust, in considerazione del fatto che saremmo costretti
a tradurre il termine per se stesso, senza poterlo confrontare
con altri istituti da noi conosciuti, poichè esso
non ha affinità con nessuna tipologia adottata dal
diritto civile italiano.
La Convenzione stessa tenta una definizione di trust, stabilendo
che con tale termine debbano intendersi i rapporti
giuridici istituiti da una persona con
atto tra vivi o "mortis causa", qualora dei beni
siano stati posti sotto il controllo di un "trustee"
nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.
Ed è proprio in questo aspetto che troviamo tutta
la forza dell'istituto in questione: il trust è tale
e vive di vita propria in quanto realizza una netta
separazione tra il patrimonio del disponente ( di colui,
cioè, che da vita al trust stesso) e quello dell'effettivo
beneficiario e del trustee stesso.
Negli ordinamenti di "common law", in quegli ordinamenti
cioè in cui le leggi non sono codificate ed il ruolo
della giurisprudenza diviene fondamentale per stabilire
il precedente che uniformerà i comportamenti futuri,
il trust è uno strumento conosciuto da molte centinaia
di anni.
Negli ordinamenti giuridici come quello italiano, dove ogni
legge, ogni regolamento, ogni orientamento è ben
formalizzato e codificato, questo non è mai stato
possibile poichè i paesi come il nostro non ammettono
lo sdoppiamento della proprieta dall'effettiva gestione
dei beni (quella che gli inglesi chiamano "dual ownership").
Il riconoscimento del trust da parte dell'Italia e la ratifica
della Convenzione da parte del nostro ordinamento ha avuto
lo scopo primario di incentivare gli investimenti
dei non residenti in Italia, accettando una nozione
generale di trust che peraltro era gia stata recepita con
il riconoscimento delle Convenzioni di Bruxelles e di Roma
e dei trattati contro le doppie imposizioni con gli Stati
Uniti e con il Regno Unito che già facevano cenno
a questo istituto.
Alla costituzione ed alla gestione del trust intervengono
generalmente tre soggetti, ma si può
avere un trust anche quando i soggetti coinvolti siano in
numero inferiore (come nei trust di scopo, per esempio).
In alcune legislazioni questi tre soggetti possono
anche coincidere: il settlor (disponente),
che si spossessa dei propri beni e istituisce il trust attribuendo
la proprietà degli stessi al trustee (gestore) che
è la figura chiave di tutto lo strumento e che, oltre
a divenire l' effettivo proprietario, assume funzioni di
gestione. Il trustee dispone dei beni secondo l'atto
di trust, ma è comunque obbIigato a gestirli nell'interesse
dei beneficiari individuati o dello scopo determinato
dal settlor: in quest'ultimo caso si parlerà di "trust
di scopo" (tipico I'esempio dei trusts di beneficenza;
utilizzati per dare vita ad iniziative di carattere sociale,
ove non vi è una categoria individuata nominativamente
di beneficiari).
Il punto sostanziale che qualifica un trust è la
piena separazione rectius segregazione, ed il totale
distacco del patrimonio conferito, dalla sfera giuridica
del settlor per passare in piena proprieta al trustee.
Ed è proprio su questo presupposto-effetto che si
basano tutte le operazioni di tutela patrimoniale
poste in essere nel mondo a mezzo trust.
In quest'ottica, il trust si presta magnificamente a costituire
ed a fornire garanzie patrimoniali di ottimo
livello, poichè i beni in trust non saranno
attaccabili da coloro che volessero soddisfarsene avanzando
le loro pretese sugli stessi. Pur con le opportune
precisazioni che saranno fatte in seguito, possiamo esemplificare
dicendo che il patrimonio potrà essere messo
al riparo da eventuali pretese da parte di terzi
cosi individuati:
-
dai creditori del disponente, poichè
essi non sono più di sua proprieta;
-
dai creditori personali del trustee,
poichè nel trust si realizza la piena "separazione
dei patrimoni" con la loro segregazione, ed il trustee,
seppure effettivo proprietario dei beni stessi, li deterrà
solo ed esclusivamente nella sua qualità di trustee
e mai a titolo personale;
-
dai creditori dei beneficiari, fino a
quando essi non ricevano i beni con successivo passaggio
dal trustee
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