Circolare
ministeriale Agenzia Ent. Dir. Centr. Normativa e contenzioso
04-12-2001, n. 99/E
[Emersione
di attività detenute all'estero]
Soggetti
interessati. Attività oggetto di emersione. Effetti
del rimpatrio e della regolarizzazione.
OGGETTO:
Emersione di attività detenute all'estero. Articoli
da 11 a 21 della legge 23 novembre 2001, n. 409 di conversione
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350. Ulteriori chiarimenti.
Premessa
La
legge di conversione 23 novembre 2001, n. 409 (di seguito
legge), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24
novembre 2001, ha apportato alcune modifiche al decreto-legge
25 settembre 2001, n. 350, relativamente alle disposizioni
contenute negli articoli da 11 a 21 volte a consentire l'emersione
e la conseguente regolarizzazione delle attività
detenute all'estero da taluni soggetti residenti in Italia.
Ad
integrazione della circolare n. 85/E/2001/168472 del 1°
ottobre 2001 , si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti
in merito alle modifiche introdotte dalla legge e alle problematiche
sollevate dagli operatori coinvolti.
1.
Soggetti interessati
Come
noto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della
legge, i soggetti interessati alla procedura di emersione
sono le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società
semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell'articolo
5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (di seguito TUIR), fiscalmente residenti nel territorio
dello Stato.
Trattandosi
degli stessi soggetti interessati dalla disciplina del cosiddetto
"monitoraggio fiscale" di cui al decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, devono intendersi ricompresi tra i destinatari
della procedura di emersione anche le persone fisiche titolari
di reddito d'impresa o di lavoro autonomo. Restano, invece,
esclusi gli enti commerciali, nonché le società,
siano essi società di persone o società di
capitali, ad eccezione delle società semplici.
I
soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti
nel territorio dello Stato. A tal fine, con riguardo alle
persone fisiche, si deve fare riferimento alla nozione contenuta
nell'articolo 2, comma 2, del TUIR, in base alla quale si
considerano residenti "le persone che per la maggior
parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi
della popolazione residente o hanno nel territorio dello
Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile".
Inoltre,
come stabilito dal successivo comma 2-bis del medesimo articolo
2 del TUIR, si considerano altresì residenti, salvo
prova contraria del contribuente, i cittadini italiani cancellati
dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in
Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato,
individuati dal decreto ministeriale 4 maggio 1999 (cfr.
circolare del Ministero delle finanze n. 140/E/121050 del
24 giugno 1999 ). Pertanto, anche tali soggetti, ricorrendone
i presupposti, possono rientrare nell'ambito soggettivo
di applicazione delle disposizioni in commento.
Per
quanto riguarda l'accertamento dello status di soggetto
non residente si rinvia alla circolare del Ministero delle
finanze n. 304/E/I/2/705 del 2 dicembre 1997 nella quale
è stata illustrata la posizione dell'Amministrazione
finanziaria in merito agli elementi di fatto e di diritto
che devono verificarsi affinché una persona fisica
possa essere considerata fiscalmente residente nel territorio
dello Stato.
Per
le società semplici, le associazioni e gli enti non
commerciali, gli articoli 5, comma 3, lettera d), e 87,
comma 3, del TUIR stabiliscono che si considerano residenti
quelli che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno
la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto
principale nel territorio dello Stato.
Il
requisito della residenza nel territorio dello Stato deve
sussistere per il periodo d'imposta in corso alla data di
presentazione della cosiddetta "dichiarazione riservata"
(2001 o 2002), e non necessariamente nei periodi d'imposta
precedenti.
Pertanto,
i soggetti che non sono residenti in Italia per il predetto
periodo non possono accedere alla speciale disciplina di
emersione, ancorché gli stessi siano stati residenti
in Italia in periodi d'imposta precedenti.
Si
precisa, inoltre, che è preclusa la possibilità
di usufruire delle disposizioni relative al rimpatrio delle
attività detenute all'estero per i soggetti che abbiano
osservato le disposizioni sul monitoraggio fiscale, ma abbiano
violato unicamente gli obblighi di dichiarazione annuale
dei redditi di fonte estera.
2.
Ambito oggettivo
Le
disposizioni relative al cosiddetto "rimpatrio"
e alla cosiddetta "regolarizzazione" hanno per
oggetto le somme di denaro, le attività finanziarie
e gli altri investimenti detenuti all'estero, in qualsiasi
Paese europeo ed extraeuropeo, alla data prevista dalla
norma (1° agosto 2001 per il rimpatrio e 27 settembre
2001 per la regolarizzazione), per le quali viene disposto
dal contribuente il trasferimento in Italia o la regolarizzazione
per il tramite di un intermediario italiano. Ciò
implica, naturalmente, che non è consentito regolarizzare
le attività che alla predetta data erano detenute
in Italia.
2.1
Rimpatrio
Si
fa presente che la legge ha apportato alcune modifiche all'articolo
12, comma 1, e all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
n. 350 del 2001, che incidono sull'ambito applicativo delle
operazioni di rimpatrio.
In
particolare, è ora previsto che il denaro e le attività
finanziarie oggetto del rimpatrio devono essere detenute
al di fuori del territorio dello Stato almeno al 1°
agosto 2001, retrocedendo così la data inizialmente
stabilita al 27 settembre 2001. Inoltre, è stato
stabilito che tale condizione deve essere attestata dall'interessato
nella dichiarazione riservata.
Al
fine di recepire tali modifiche è stato approvato,
con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del
23 novembre 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
278 del 29 novembre 2001), un nuovo modello di dichiarazione
riservata che può essere prelevato dal sito internet
dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it.
Tuttavia,
i soggetti che hanno già presentato la dichiarazione
riservata ad un intermediario abilitato e per la quale risultano
essere completati entro il 24 novembre 2001 tutti gli adempimenti
a loro carico secondo le disposizioni in vigore a tale data
(compresa la fornitura della provvista necessaria per il
pagamento della somma del 2,5 per cento ovvero per la sottoscrizione
dei titoli di Stato) non sono tenuti a ripresentare la dichiarazione
riservata utilizzando il nuovo modello né sono tenuti
ad integrare con la suddetta attestazione quella già
presentata.
Per
contro, qualora alla data del 25 novembre - giorno successivo
a quello di pubblicazione della legge - il soggetto interessato,
pur avendo presentato la dichiarazione riservata, non abbia
ottenuto dall'intermediario prescelto il rilascio della
copia della dichiarazione stessa, è tenuto a ripresentare
la dichiarazione compilando il modello da ultimo approvato.
Ciò
premesso, occorre tener presente che l'articolo 12, comma
1, della legge stabilisce che le operazioni di rimpatrio
possono essere effettuate dai soggetti interessati nel periodo
tra il 1° novembre 2001 e il 28 febbraio 2002.
Al
riguardo, si precisa che in detto arco temporale devono
concludersi tutti gli adempimenti previsti a carico dei
contribuenti, mentre possono essere non ancora terminati
taluni degli adempimenti previsti per gli intermediari.
In
particolare, è necessario che entro il termine ultimo
del 28 febbraio 2002 i soggetti interessati abbiano presentato
la dichiarazione riservata, conferendo l'incarico all'intermediario
di ricevere in deposito le attività provenienti dall'estero,
abbiano fornito la necessaria provvista per il versamento
della somma ovvero per la sottoscrizione dei titoli di Stato
e abbiano ricevuto copia della dichiarazione riservata.
A questa ultima data, pertanto, le attività rimpatriate
devono essere state trasferite presso l'intermediario italiano
che le riceve in deposito.
Le
attività rimpatriate prima del 1° novembre 2001
ovvero dopo il 28 febbraio 2002, quindi, non possono essere
oggetto dell'operazione di emersione.
Non
rileva, invece, a questi fini la data del versamento da
parte dell'intermediario della somma dovuta.
In
sostanza, si ritiene che l'intera procedura si debba concludere,
entro detto periodo, con il rilascio della copia della dichiarazione
riservata al soggetto interessato da parte dell'intermediario.
Con
riferimento alle operazioni di rimpatrio, si precisa inoltre
che le attività detenute alla data del 1° agosto
2001 possono anche differire, dal punto di vista qualitativo,
da quelle effettivamente rimpatriate ed indicate nella dichiarazione
riservata. Pertanto, ad esempio, nell'ipotesi in cui alla
predetta data erano detenuti titoli che sono stati successivamente
ceduti, l'attività rimpatriata consiste nel relativo
controvalore monetario ovvero nei titoli acquistati con
il precedente disinvestimento.
E',
altresì, utile ribadire che le attività oggetto
di rimpatrio possono essere rappresentate anche da titoli
o altre attività finanziarie emesse da soggetti residenti
in Italia.
Per
quanto riguarda le partecipazioni non rappresentate da titoli
(ad esempio, quote), si precisa che il rimpatrio si considera
eseguito nel momento in cui l'intermediario finanziario
assume in custodia, deposito, amministrazione o gestione
le predette attività. A tal fine, è necessaria
l'annotazione della partecipazione nel conto, previa acquisizione
della documentazione attestante la titolarità della
quota al soggetto che presenta la dichiarazione riservata.
Ciò
posto, gli intermediari incaricati di ricevere le dichiarazioni
riservate, tra gli adempimenti che sono tenuti a svolgere,
devono adottare le procedure necessarie per garantire la
completa riservatezza dei dati, anche attraverso la costituzione
di appositi conti destinati ad accogliere le somme e le
attività finanziarie oggetto del rimpatrio, a meno
che l'interessato intenda rinunciare alla riservatezza.
Infatti,
come chiarito nella circolare n. 85/E , in caso di rimpatrio,
non devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria
i dati e le notizie inerenti ai conti di deposito che accolgono
il denaro e le attività finanziarie rimpatriate.
Non
devono essere altresì comunicati i dati relativi
ai conti di sub deposito nei quali sono immessi denaro e
attività finanziarie rimpatriate dal contribuente
per il tramite di altri intermediari finanziari (ad esempio,
SIM e società fiduciarie) che sono impossibilitati
a gestire direttamente i conti relativi all'attività
svolta a favore della propria clientela.
Sui
conti per i quali vige la riservatezza, tuttavia, potranno
essere depositate esclusivamente le attività rimpatriate
di cui alle dichiarazioni riservate prodotte dai contribuenti
interessati, restando escluso qualunque ulteriore accredito,
tranne quello riguardante somme derivanti dall'alienazione
delle attività rimpatriate, fino a concorrenza dell'importo
indicato nella dichiarazione riservata e fermo restando
quanto chiarito di seguito in ordine alla dinamica delle
attività rimpatriate. Tale condizione, naturalmente,
va verificata confrontando il corrispettivo di cessione
delle attività finanziarie con l'ammontare complessivo
delle attività rimpatriate.
Allo
stesso modo, entro il predetto limite, si ritiene che potranno
essere accreditate le attività finanziarie acquisite
dall'interessato con l'utilizzo del denaro rimpatriato o
derivante dall'alienazione delle attività rimpatriate
ovvero anche tramite operazioni di permuta dei titoli rimpatriati.
Al riguardo, si fa presente che le attività finanziarie
in tal modo acquisite devono essere valorizzate secondo
i criteri ordinariamente applicabili ai fini dell'attribuzione
del costo fiscalmente riconosciuto alle partecipazioni,
titoli e agli altri strumenti finanziari suscettibili di
produrre redditi diversi di natura finanziaria.
Il
regime della riservatezza dei predetti conti si ritiene
applicabile, oltre l'importo indicato nella dichiarazione
riservata, anche ai redditi di capitale e alle plusvalenze
realizzate derivanti dal denaro e dalle attività
finanziarie rimpatriate, a condizione che si tratti di proventi
assoggettati a tassazione definitiva (ritenute alla fonte
a titolo d'imposta o imposta sostitutiva) da parte dell'intermediario
depositario. Anche in tal caso, infatti, si tratta di "dati
e notizie concernenti le dichiarazioni riservate".
Infine,
la permanenza del regime di riservatezza nel caso di sostituzione
dei titoli rimpatriati, nonché per i proventi delle
attività rimpatriate, sussiste anche con riferimento
ai titoli di Stato di cui all'articolo 12, comma 2, della
legge indipendentemente dalla circostanza che gli stessi
siano stati sottoscritti dai contribuenti con il disinvestimento
delle attività rimpatriate ovvero con risorse già
detenute in Italia.
In
ogni caso, si fa presente che gli effetti delle operazioni
di rimpatrio rilevanti ai fini dell'accertamento, di cui
al successivo paragrafo 3, sono limitati agli importi indicati
nelle dichiarazioni riservate.
2.1.1
Comunicazione dei redditi derivanti dalle attività
rimpatriate
Ai
sensi del comma 8 dell'articolo 14, il contribuente che
si avvale dell'operazione di rimpatrio delle attività
finanziarie può comunicare all'intermediario, contestualmente
alla presentazione della dichiarazione riservata, i redditi
derivanti da tali attività percepiti nel periodo
che va dal 1° agosto 2001 alla data di presentazione
della predetta dichiarazione.
Ai
fini dell'individuazione del prelievo da effettuare a titolo
definitivo da parte dell'intermediario al quale è
presentata la dichiarazione riservata, si precisa che devono
essere applicate le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive
che sarebbero state applicabili al momento della percezione
o del realizzo qualora le attività da cui derivano
i proventi fossero già in deposito presso lo stesso
intermediario ovvero qualora quest'ultimo fosse intervenuto
nella loro riscossione. Pertanto, ad esempio, sugli interessi
derivanti dai depositi e conti correnti esteri, l'intermediario
deve applicare la ritenuta del 27 per cento di cui all'articolo
26, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Analogamente,
le fattispecie di plusvalenze e altri redditi diversi di
natura finanziaria che l'interessato può comunicare
all'intermediario al fine di avvalersi della disposizione
in commento, sono limitate a quelle per le quali risulta
applicabile il regime del risparmio amministrato o il regime
del risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs.
21 novembre 1997, n. 461. Pertanto, rimangono escluse, ad
esempio, le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate
di cui all'articolo 81, comma 1, lettera c), del TUIR.
Inoltre,
l'intermediario non può tener conto di eventuali
minusvalenze o perdite realizzate dal contribuente nel periodo
di tempo considerato, in quanto le relative attività
finanziarie erano detenute all'estero nell'ambito di rapporti
di custodia, deposito, amministrazione o gestione per i
quali non era applicabile alcuno dei regimi sopra richiamati.
Dette minusvalenze possono, invece, essere indicate dal
contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno
di realizzo delle stesse ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs.
n. 461 del 1997.
Il
versamento delle ritenute e delle imposte sostitutive deve
essere effettuato dall'intermediario secondo le ordinarie
modalità previste per le diverse fattispecie reddituali,
assumendo come data di riferimento, ai fini dell'individuazione
dei termini di versamento, la data in cui l'intermediario
stesso restituisce copia della dichiarazione riservata al
contribuente (non oltre il 28 febbraio 2002).
2.1.2
Redditi e plusvalenze prodotti successivamente al rimpatrio
Con
riguardo alla determinazione dei redditi diversi di natura
finanziaria eventualmente realizzati dal contribuente dopo
avere effettuato il rimpatrio, a rettifica di quanto precedentemente
disposto, si fa presente che con l'inserimento del comma
5-bis all'articolo 14 della legge, possono essere anche
derogati gli ordinari criteri di determinazione dei redditi
stabiliti dal TUIR. Tale disposizione, infatti, stabilisce
che il contribuente può assumere alternativamente,
quale costo fiscalmente rilevante:
·
il costo di acquisto, come risultante dalla relativa documentazione;
ovvero,
in mancanza della documentazione di acquisto,
·
il valore fornito all'intermediario mediante un'apposita
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 6,
comma 3, del D.Lgs. n. 461 del 1997;
·
l'importo dichiarato nella dichiarazione riservata.
Con
riferimento all'indicazione del valore da parte dell'interessato
con la predetta dichiarazione sostitutiva, si ritiene che
non si possa superare il valore determinato sulla base dei
criteri generali stabiliti dall'articolo 9 del TUIR.
In
ogni caso, si fa presente che ai sensi dell'articolo 485,
primo comma, del codice penale, è considerata reato
la falsità materiale in scrittura privata in caso
di divergenza fra autore apparente e autore reale del documento
o quando questo sia stato alterato dopo la sua formazione.
Inoltre,
rimane ferma la possibilità dell'Amministrazione
finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti
per effetto di operazioni, incluse le valutazioni, aventi
ad oggetto i beni o i rapporti di cui all'articolo 81, comma
1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR, ai sensi dell'articolo
37-bis, comma 2, lettera f), del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600.
2.2
Regolarizzazione
Ai
fini della regolarizzazione delle attività che si
intendono mantenere all'estero, l'emersione è consentita
a condizione che si tratti di attività che risultano
detenute all'estero alla data del 27 settembre 2001.
La
regolarizzazione può avere ad oggetto denaro, attività
finanziarie, nonché investimenti di diversa natura,
quali gli immobili e i fabbricati situati all'estero, le
quote di diritti reali, le cosiddette "multiproprietà",
gli oggetti preziosi, le opere d'arte.
Nonostante
l'articolo 16 della legge non ne faccia menzione, si ritiene
che, ove possibile, una volta effettuata la regolarizzazione,
i beni possano essere anche riportati in Italia, mantenendo
gli effetti previsti per tale forma di emersione.
Inoltre,
come noto, qualora la dichiarazione riguardi attività
di natura finanziaria (ad esempio, denaro, titoli, polizze
assicurative produttive di redditi di natura finanziaria),
il contribuente deve allegare alla dichiarazione riservata
una certificazione o altra documentazione analoga (ad esempio,
estratti conto bancari) rilasciata dall'intermediario estero,
avente data ragionevolmente ravvicinata a quella di presentazione
della dichiarazione, che sia in grado di comprovare che
le attività finanziarie sono depositate o costituite
presso l'intermediario medesimo e che quindi sono effettivamente
detenute all'estero.
Con
riferimento alla certificazione relativa al denaro, si precisa
che essa non può che essere riferita alle sole attività
costituite in deposito presso l'intermediario non residente,
quali, ad esempio, somme depositate in conti correnti o
in libretti di deposito. Conseguentemente, qualora le attività
finanziarie siano detenute, invece, in cassette di sicurezza,
si ritiene che l'operazione di regolarizzazione possa essere
effettuata soltanto previo effettivo deposito delle attività
stesse presso l'intermediario estero tenuto a rilasciare
la predetta documentazione.
Le
indicazioni fornite nel paragrafo 2.1 con riferimento al
rimpatrio sono applicabili anche alla regolarizzazione,
ove compatibili con le peculiarità di quest'ultima
operazione e sempreché la stessa non sia diversamente
disciplinata.
2.3.
Possesso delle attività detenute all'estero
Come
già precisato nella circolare n. 85/E , tenuto conto
della finalità del provvedimento, l'emersione delle
attività è ammessa non soltanto nel caso di
possesso diretto delle attività da parte del contribuente,
ma anche nel caso in cui le predette attività siano
intestate a società fiduciarie o siano possedute
dal contribuente per il tramite di interposta persona.
A
questi fini, si ritiene irrilevante la mancata riproposizione
dell'avverbio "comunque" nel testo dell'articolo
12, comma 1, risultante a seguito delle modifiche apportate
dalla legge.
Relativamente
alla nozione di "interposta persona", si fa presente
che la questione non può essere risolta in modo generalizzato,
essendo direttamente connessa alle caratteristiche e alle
modalità organizzative del soggetto interposto.
A
titolo esemplificativo, si ritiene che debba essere considerato
soggetto interposto una società localizzata in un
Paese avente fiscalità privilegiata, non soggetta
ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili, in
relazione alla quale lo schermo societario appare meramente
formale e ben si può sostenere la titolarità
dei beni intestati alla società spetti in realtà
al socio che effettui il rimpatrio.
Analogamente,
a titolo meramente esemplificativo, si deve ritenere soggetto
interposto un trust revocabile (per cui il titolare va identificato
nel disponente o settlor) ovvero un trust non discrezionale,
nei casi in cui il titolare può essere identificato
nel beneficiario.
3.
Gli effetti del rimpatrio e della regolarizzazione
Gli
effetti dell'emersione compiuta in conformità alle
disposizioni in materia di rimpatrio e di regolarizzazione
sono disciplinati dall'articolo 14 del provvedimento.
E'
innanzitutto prevista la non applicazione di alcune sanzioni
amministrative e penali, nonché l'inibizione dei
poteri di accertamento dei competenti uffici in materia
tributaria e previdenziale.
In
particolare, è precluso nei confronti del soggetto
interessato e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni
accertamento tributario e contributivo relativo ai periodi
per i quali non siano scaduti i termini alla data del 27
settembre 2001, limitatamente agli imponibili rappresentati
dalle somme o dalle attività costituite o detenute
all'estero oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ed indicate
nella dichiarazione di emersione.
Per
effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 409 del
2001 e tenuto conto del rinvio contenuto negli articoli
15 e 16 agli effetti derivanti dalle operazioni di rimpatrio,
la preclusione dell'attività di accertamento si riferisce
in ogni caso a presupposti verificatisi fino al 1° agosto
2001.
Per
quanto riguarda il riferimento ai soggetti solidalmente
obbligati, si ritiene che la norma abbia inteso estendere
la preclusione degli accertamenti anche ai predetti soggetti
se e in quanto tenuti all'obbligazione tributaria in dipendenza
degli imponibili accertati in capo al contribuente che ha
presentato la dichiarazione riservata. Pertanto, gli effetti
della dichiarazione riservata non si producono automaticamente
nei confronti di soggetti che detengono attività
all'estero in comunione con altri soggetti qualora soltanto
questi ultimi abbiano effettuato le operazioni di emersione.
Gli
accertamenti sono preclusi anche con riferimento a tributi
diversi dalle imposte sui redditi, quali, ad esempio, l'IVA
o l'imposta sulle successioni e donazioni, sempreché
si tratti di accertamenti relativi ad "imponibili"
che siano riferibili alle attività oggetto di emersione.
A
tal fine si precisa che la preclusione opera automaticamente,
senza necessità di prova specifica da parte del contribuente,
in tutti i casi in cui sia possibile, anche astrattamente,
ricondurre gli imponibili accertati alle somme o alle attività
costituite o detenute all'estero oggetto di rimpatrio o
di regolarizzazione. Conseguentemente, l'effetto preclusivo
dell'accertamento può essere opposto, ad esempio,
in presenza di contestazioni basate su ricavi e compensi
occultati.
Per
converso, gli effetti della dichiarazione riservata non
possono essere fatti valere a tali fini qualora l'accertamento
abbia ad oggetto elementi che nulla hanno a che vedere con
attività per le quali si è usufruito del regime
di emersione, come nel caso, ad esempio, di rilievi sulla
competenza di oneri e in altre ipotesi in cui non possa
configurarsi in astratto una connessione tra i maggiori
imponibili accertati e le attività emerse.
Come
noto, le operazioni di emersione non producono gli effetti
previsti qualora, alla data di presentazione della dichiarazione
riservata, la violazione sia stata già constatata
ovvero siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre
attività di accertamento tributario e contributivo
di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza, comprese
le richieste, gli inviti e i questionari di cui agli articoli
51, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo
32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
In
tal caso le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione
non producono effetti con riferimento all'anno o agli anni
per i quali sono stati notificati avvisi di accertamento
o di rettifica ovvero sia iniziata un'attività di
accertamento, compreso l'accertamento parziale di cui all'articolo
41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Tuttavia, in quest'ultimo
caso, tali effetti possono essere opposti qualora per lo
stesso anno l'Amministrazione finanziaria abbia successivamente
notificato un ulteriore avviso di accertamento, sempreché
gli imponibili accertati siano riconducibili alle somme
o alle altre attività costituite all'estero e oggetto
di emersione e fino a concorrenza del loro importo.
Inoltre,
occorre tener presente che non deve essere considerata una
causa ostativa la comunicazione derivante dalla liquidazione
delle imposte in base alle dichiarazioni presentate dai
contribuenti, effettuata dall'Amministrazione finanziaria
ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973,
né quella derivante dal controllo formale delle medesime
dichiarazioni a norma dell'articolo 36-ter dello stesso
decreto.
4.
Dichiarazione riservata presentata dagli eredi
In
caso di dichiarazione riservata presentata dall'erede per
il defunto, il soggetto che presenta la dichiarazione riservata
deve compilare il relativo modello indicando nel quadro
A i dati anagrafici del contribuente cui la dichiarazione
si riferisce e nel quadro B le proprie generalità.
Il soggetto che predispone la dichiarazione per il de cuius
deve altresì sottoscrivere la dichiarazione nei quadri
D ed F e specificare la propria qualifica (ad esempio, erede,
coerede, curatore dell'eredità giacente).