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INTERVENTO DOTT.CORTINOVIS A MILANO

Scudo fiscale e trust
Milano, 2.4.2003

La nozione di “disponibilità” dei beni in trust

L’art. 1 del d.l. n. 350/2001 indica quale presupposto per poter usufruire delle disposizioni sull’emersione delle attività estere la circostanza che le attività:

- siano detenute fuori del territorio dello stato,

Le circolari dell’Amministrazione finanziaria hanno trattato il profilo del requisito della detenzione solo in via marginale.

Nella circ. 1.10.2001, si è affermato che la detenzione sussiste non solo in caso di possesso diretto, ma anche in caso di:

- intestazione a società fiduciarie,

- e di possesso per il tramite di interposta persona.

Nessun dubbio in merito alla sussistenza del requisito della detenzione nel caso di intestazione fiduciaria, in virtù del principio ormai pacificamente accolto nella prassi fiscale italiana per cui la figura del fiduciario è fiscalmente irrilevante e quindi la detenzione ed i redditi devono essere imputati direttamente al fiduciante.

Il concetto di detenzione per interposta persona è stato esemplificato nella successiva circ. 4.12.2001.

In questa circolare, l’Amministrazione ha innanzitutto affermato che non sarebbe possibile fornire dei criteri di generale applicazione, in quanto la sussistenza di una situazione di interposizione soggettiva dipenderebbe (cito testualmente) dalle “caratteristiche e dalle modalità organizzative del soggetto interposto”.

Ciò detto, l’Amministrazione afferma poi che una società localizzata in un paese a fiscalità privilegiata e non soggetta ad alcun obbligo di tenuta di scritture contabili, integrerebbe la figura di soggetto interposto.

Nella circolare si forniscono poi due ulteriori esempi che ci interessano direttamente, in quanto si afferma che soggetto interposto dovrebbe intendersi anche:

- - il trust revocabile, nel qual caso il titolare sarebbe da identificare nel disponente o settlor, il quale dovrebbe quindi poter usufruire delle disposizioni sullo scudo;

- - e il trust non discrezionale, nel quale caso il titolare delle attività sarebbe da identificare nel beneficiario, al quale spetterebbe la facoltà di aderire alle disposizioni sullo scudo.

E’ evidente in queste esemplificazioni, il tentativo dell’Amministrazione di dare allo scudo una portata assai ampia. Per le ragioni che esporrò, non ritengo tuttavia che le esemplificazioni contenute nella circolare siano significative e soprattutto siano suscettibili di applicazione generalizzata.

Si pone quindi l’esigenza di un approfondimento interpretativo, al fine di rinvenire criteri più generali utilizzabili anche fuori dai casi, del resto assolutamente teorici, proposti dall’Amministrazione.

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