Scudo fiscale e trust
Milano, 2.4.2003
La
nozione di “disponibilità” dei beni in
trust
L’art. 1 del d.l. n. 350/2001 indica
quale presupposto per poter usufruire delle disposizioni
sull’emersione delle attività estere la circostanza
che le attività:
- siano detenute fuori del territorio dello
stato,
Le circolari dell’Amministrazione
finanziaria hanno trattato il profilo del requisito della
detenzione solo in via marginale.
Nella circ. 1.10.2001, si è affermato
che la detenzione sussiste non solo in caso di possesso
diretto, ma anche in caso di:
-
intestazione a società fiduciarie,
-
e di possesso per il tramite di interposta persona.
Nessun dubbio in merito alla sussistenza
del requisito della detenzione nel caso di intestazione
fiduciaria, in virtù del principio ormai pacificamente
accolto nella prassi fiscale italiana per cui la figura
del fiduciario è fiscalmente irrilevante e quindi
la detenzione ed i redditi devono essere imputati direttamente
al fiduciante.
Il concetto di detenzione per interposta
persona è stato esemplificato nella successiva circ.
4.12.2001.
In questa circolare, l’Amministrazione
ha innanzitutto affermato che non sarebbe possibile fornire
dei criteri di generale applicazione, in quanto la sussistenza
di una situazione di interposizione soggettiva dipenderebbe
(cito testualmente) dalle “caratteristiche e dalle
modalità organizzative del soggetto interposto”.
Ciò detto, l’Amministrazione
afferma poi che una società localizzata in un paese
a fiscalità privilegiata e non soggetta ad alcun
obbligo di tenuta di scritture contabili, integrerebbe la
figura di soggetto interposto.
Nella circolare si forniscono poi due ulteriori
esempi che ci interessano direttamente, in quanto si afferma
che soggetto interposto dovrebbe intendersi anche:
-
- il trust revocabile, nel qual caso il
titolare sarebbe da identificare nel disponente o settlor,
il quale dovrebbe quindi poter usufruire delle disposizioni
sullo scudo;
-
- e il trust non discrezionale, nel quale
caso il titolare delle attività sarebbe da identificare
nel beneficiario, al quale spetterebbe la facoltà
di aderire alle disposizioni sullo scudo.
E’ evidente in queste esemplificazioni,
il tentativo dell’Amministrazione di dare allo scudo
una portata assai ampia. Per le ragioni che esporrò,
non ritengo tuttavia che le esemplificazioni contenute nella
circolare siano significative e soprattutto siano suscettibili
di applicazione generalizzata.
Si pone quindi l’esigenza di un approfondimento
interpretativo, al fine di rinvenire criteri più
generali utilizzabili anche fuori dai casi, del resto assolutamente
teorici, proposti dall’Amministrazione.
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