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a cura di Silvia Viale
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TRUST e FALLIMENTO

TRUST e PROCEDURA FALLIMENTARE

Nel panorama delle applicazioni del Trust emerge anche una valida applicazione dell'Istituto alla procedura Fallimentare.
Giova ricordare che in sede di riparto la curatela spesso non puo' distribuire i crediti di imposta per ritenute sugli interessi e per l'imposta sul valore aggiunto maturati nel corso della procedura ma esigibili de facto e de jure, dopo la chiusura del fallimento. Spesso gli importi sono di notevole consistenza
Con il Trust si possono segregare questi crediti anche dopo la chiusura del fallimento, per destinarli al soddisfacimento dei creditori concorsuali secondo i criteri prefissati nel riparto finale.
Questo per evitare che il rimborso degli stessi, avvenuto dopo molti anni quando il fallito è già tornato in bonis, vedrebbe i creditori definitivamente pregiudicati dalla perdita degli stessi in quanto l'Amministrazione li avesse preventivamnente compensati con i propri crediti insoluti venendo quindi meno la par condicio creditorum.
Tale obiettivo si può raggiungere cedendoli senza corrispettivo al trustee istituito, con il vincolo stabilito nel "programma del trust" di incassarli e di distribuire fra i creditori il netto ricavo, dedotte le spese per la esazione.
Con tale soluzione i creditori non sopporterebbero la falcidia dell'80% dei crediti che di solito si ha quando i crediti vengono ceduti ad intermediari finanziari autorizzati
L'istituzione del Trust è una operazione che consente, senza sostanziali costi, se non quelli per la esazione del credìto, di recuperare alla massa i crediti fiscali che nella normalità dei casi o vengono abbandonati dai curatori o ceduti al massimo per il 20% del loro valore facciale e la cessione dei crediti fiscali ad un Trust potrebbe anche calmierare il mercato inducendo gli intermediari autorizzati a pretese più miti;
Inoltre i creditori hanno giustamente una certa ritrosia a cedere i crediti fiscali nel timore di rispondere in sede di cessione del nomen verum, nell'ipotesi che l'Amministrazione disconosca per motivi formali l'esistenza del credito, ritrosia che verrebbe meno in quanto la cessione al Trust non comporta rischi di sorta;
In sintesi si potrebbe operare in questo modo:

Figure del Trust:
disponente: Il Fallimento
Trustee; esperto in materia di Trust o chi meglio individuato dal G.D.
Beneficiarii: creditori
Guardiano: Curatore, la cui autorizzazione sarà necessaria per prelevare le somme

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