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a cura di Silvia
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"Il Trust in Italia" |
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TRUST e FALLIMENTO |
TRUST e PROCEDURA FALLIMENTARE
Nel panorama delle applicazioni del Trust
emerge anche una valida applicazione dell'Istituto alla
procedura Fallimentare.
Giova ricordare che in sede di riparto
la curatela spesso non puo' distribuire i crediti
di imposta per ritenute sugli interessi e per l'imposta
sul valore aggiunto maturati nel corso della procedura
ma esigibili de facto e de jure, dopo la chiusura del fallimento.
Spesso gli importi sono di notevole consistenza
Con il Trust si possono segregare questi
crediti anche dopo la chiusura del fallimento, per destinarli
al soddisfacimento dei creditori concorsuali secondo i criteri
prefissati nel riparto finale.
Questo per evitare che il rimborso degli stessi, avvenuto
dopo molti anni quando il fallito è già tornato
in bonis, vedrebbe i creditori definitivamente pregiudicati
dalla perdita degli stessi in quanto l'Amministrazione li
avesse preventivamnente compensati con i propri crediti
insoluti venendo quindi meno la par condicio creditorum.
Tale obiettivo si può raggiungere cedendoli senza
corrispettivo al trustee istituito, con
il vincolo stabilito nel "programma del trust"
di incassarli e di distribuire fra i creditori il
netto ricavo, dedotte le spese per la esazione.
Con tale soluzione i creditori non sopporterebbero la falcidia
dell'80% dei crediti che di solito si ha quando i crediti
vengono ceduti ad intermediari finanziari autorizzati
L'istituzione del Trust è
una operazione che consente, senza sostanziali costi, se
non quelli per la esazione del credìto, di recuperare
alla massa i crediti fiscali che nella normalità
dei casi o vengono abbandonati dai curatori o ceduti al
massimo per il 20% del loro valore facciale e la cessione
dei crediti fiscali ad un Trust potrebbe anche calmierare
il mercato inducendo gli intermediari autorizzati a pretese
più miti;
Inoltre i creditori hanno giustamente una certa ritrosia
a cedere i crediti fiscali nel timore di rispondere in sede
di cessione del nomen verum, nell'ipotesi che l'Amministrazione
disconosca per motivi formali l'esistenza del credito, ritrosia
che verrebbe meno in quanto la cessione al Trust non comporta
rischi di sorta;
In sintesi si potrebbe operare in questo modo:
Figure del Trust:
disponente: Il Fallimento
Trustee; esperto in materia di Trust o chi meglio individuato
dal G.D.
Beneficiarii: creditori
Guardiano: Curatore, la cui autorizzazione sarà
necessaria per prelevare le somme
per
maggiori informazioni scrivi a
info@abakus.it
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