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a cura di Silvia Viale
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"Il Trust in Italia"


scudo fiscale e trust

"Rientro" e "regolarizzazione" dei capitali detenuti irregolarmente all'estero
di Monti Angela
in Corr. Trib. n.14/2002, pag. 1234

Con il D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 409/2001, il legislatore ha previsto la possibilità di "sanare" le violazioni relative alla disciplina del "monitoraggio fiscale". La sanatoria prevede, per gli interessati, l'onere di presentare una dichiarazione riservata agli intermediari autorizzati residenti in Italia. Conseguenza principale di tale dichiarazione è la preclusione delle attività di accertamento in sede amministrativa e in sede penale, limitatamente ai reati di omessa dichiarazione e di dichiarazione infedele. L'adozione di un linguaggio normativo scarno e solo apparentemente di immediata comprensione implica, peraltro, una serie di dubbi di legittimità costituzionale, nonché numerosi problemi applicativi e difficoltà di raccordo con la disciplina generale e speciale di diritto penale.

Un importante strumento con il quale il nuovo Governo ha ritenuto di poter realizzare il fondamentale obiettivo del rilancio dell'economia italiana, anche per il tramite della ricapitalizzazione delle nostre imprese, è rappresentato dal provvedimento relativo al cd. "scudo fiscale" [1].
In una situazione politica notevolmente cambiata rispetto a quella degli anni '60, '70 e '80 - durante i quali è avvenuta la massiccia esportazione dei capitali italiani all'estero - si è ritenuto di offrire agli italiani uno strumento di semplice applicazione che, con un modesto onere economico, consentisse il rientro di quelle disponibilità che potranno essere fatte affluire al ciclo produttivo del nostro Paese. Tanto più in considerazione delle sempre più rigorose ed efficaci disposizioni di diritto interno e internazionale volte al controllo dei movimenti di capitali illeciti anche e soprattutto per il tramite di una fitta rete di scambi di informazione tra Stati [2].
Tralasciando le valutazioni anche lato sensu politiche, si cercherà di descrivere l'impianto del provvedimento e di analizzare, in particolare, i molti punti controversi che questa disciplina, volendo racchiudere un messaggio semplice e diretto, ha indubbiamente finito per lasciare aperti. Non sempre, infatti, le pur copiose istruzioni ministeriali hanno dato compiuta e convincente soluzione ai tanti quesiti posti dalla concreta attuazione delle norme.

Le finalità della legge n. 227/1990

In un Paese che garantisce costituzionalmente la libertà di movimento delle persone, la proprietà privata e, conseguentemente, la libertà di investimento dei capitali privati e che, aderendo alla Comunità europea, si è impegnato a garantire la libera circolazione dei capitali in ambito comunitario, il controllo dei movimenti delle disponibilità dei soggetti residenti può esplicarsi a due soli fini:
- evitare la commissione di attività illecite;
- controllare che su quelle disponibilità siano correttamente adempiuti gli obblighi fiscali.
Con riguardo essenzialmente a questa seconda finalità, il nostro ordinamento prevede una serie complessa di prescrizioni che regolamentano i trasferimenti di denaro e di valori mobiliari, sia che questi avvengano tramite intermediari autorizzati in Italia, sia che intervengano in assenza di tali intermediari.
Con riferimento specifico a questa seconda ipotesi, il D.L. n 167/1990, convertito dalla legge n. 227/1990, aveva essenzialmente imposto che dei trasferimenti operati dal soggetto persona fisica residente da, e verso l'estero, questi ne facesse menzione nella propria dichiarazione dei redditi, compilando il cosiddetto quadro RW.
Oltre all'indicazione dei trasferimenti complessivamente superiori a 10.329,14 euro (20.000.000 di lire) operati nel periodo d'imposta, nella dichiarazione dei redditi dovevano, altresì, essere indicati gli "investimenti all'estero, ovvero attività estere di natura finanziaria" detenuti alla fine del periodo d'imposta (cd. "dichiarazione di consistenza").
Nell'interpretare queste disposizioni, nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi, il Ministero aveva chiarito che la dichiarazione di consistenza attiene "gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia".

I destinatari del provvedimento di "regolarizzazione"
Nell'intento primario del legislatore, l'operazione di "rientro" o di "regolarizzazione" dei capitali detenuti all'estero rappresenta una sanatoria delle violazioni commesse - essenzialmente tramite omissioni - in sede di redazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.
Ponendo mente a questa fondamentale premessa, risulta pertanto evidente la ragione per la quale "interessati" al provvedimento siano soltanto "le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del Testo unico delle imposte sul reddito"; solo questi soggetti, infatti, sono destinatari dell'obbligo, di cui si è detto, di compilazione del quadro RW.
Questa considerazione in merito alla rilevanza soggettiva del provvedimento ha una importanza essenziale per comprenderne l'effettiva efficacia.
Il cd. "scudo fiscale" ossia, come si vedrà, la preclusione di accertamenti fiscali e contributivi, ha uno spettro rigorosamente limitato al soggetto che si avvale del provvedimento e ai "soggetti solidalmente obbligati" (da intendersi, plausibilmente, come soggetti obbligati solidalmente alla compilazione del quadro RW) [3].
Da ciò consegue l'inefficacia dello "scudo" nei confronti delle società (di persone e di capitali) anche nell'ipotesi in cui queste abbiano di fatto rappresentato lo strumento per creare, in evasione d'imposta, le disponibilità successivamente esportate dalle persone fisiche.
In questi casi, infatti, pur essendo possibile la sanatoria dell'illecito "a valle" commesso dalla persona fisica, nessuna preclusione all'azione accertatrice degli organi dell'Amministrazione, né tantomeno degli organi della giustizia penale, si realizzerà con riferimento agli illeciti commessi "a monte" dalla società [4].
Per "residenti" agli effetti del provvedimento in esame, il Ministero ha ritenuto debbano intendersi anche i soggetti iscritti all'AIRE e residenti in un paradiso fiscale, ai quali si applica la presunzione, peraltro relativa, di cui all'art. 2, comma 2-bis, del T.U.I.R.
Sulla base del dettato letterale del provvedimento, sembrerebbe indispensabile che il soggetto che intenda avvalersene sia residente in Italia nel momento della presentazione della dichiarazione riservata. Resterebbero, pertanto, esclusi dalla sanatoria i soggetti che siano stati residenti in Italia in data anteriore e che pure potrebbero avere interesse a regolarizzare eventuali inadempimenti alla disciplina in tema di monitoraggio valutario [5].
Sotto questo profilo, la norma meriterebbe un intervento correttivo; la stessa crea, infatti, una discriminazione ingiustificata e risulta, per questo, inficiata da illegittimità costituzionale.

L'attività oggetto di regolarizzazione

Come si è visto, nella dichiarazione di consistenza, di cui al quadro RW della dichiarazione dei redditi, devono essere indicati gli investimenti e le disponibilità finanziarie detenute all'estero suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.
Il Ministero, nell'interpretare la disciplina in tema di "scudo fiscale", ha, peraltro, adottato una nozione di attività suscettibili di rimpatrio o regolarizzazione molto più ampia, includendovi non solo il danaro, i valori mobiliari, le partecipazioni in società ancorché non quotate e le cui quote non siano rappresentate da titoli, i diritti di credito, gli immobili, le quote di diritti reali (comprese le "multiproprietà"), ma anche beni che sino ad oggi si riteneva non fossero oggetto di "dichiarazione di consistenza", quali le opere d'arte e gli oggetti preziosi [6].
Ad una considerazione più attenta, è possibile, infatti, ritenere che anche questi beni, così come gli immobili ubicati in Paesi per i quali la disciplina convenzionale esclude l'imponibilità del reddito in Italia, sono in ogni caso suscettibili in astratto di produrre reddito, quanto meno al momento della cessione a terzi ove si realizzino i presupposti di tassazione delle plusvalenze speculative isolate [7].
L'estensione della regolarizzazione anche a questi beni si traduce nell'implicita ammissione della obbligatorietà della loro indicazione nella "dichiarazione di consistenza" anche e soprattutto ai fini sanzionatori di cui dirà in prosieguo.

Il "rimpatrio" e la "regolarizzazione"

Il provvedimento in esame riserva la possibilità del rimpatrio in senso stretto al denaro e alle "attività finanziarie".
Tutti gli altri investimenti non annoverabili quali "attività finanziarie" possono essere oggetto solo di regolarizzazione.
Per un difetto di coordinamento delle disposizioni del D.L. n. 350/2001 con quelle della legge di conversione, le disponibilità da rimpatriare devono essere state presenti all'estero alla data del 1í agosto 2001, quelle da regolarizzazione, invece, alla data del 27 settembre 2001.
Ci si domanda, innanzitutto, se l'operazione di rimpatrio delle attività detenute all'estero presupponga necessariamente il trasferimento fisico e materiale delle stesse dall'estero in Italia [8].
Sembra che ciò debba escludersi, specie in considerazione della circostanza che nei mercati finanziari vige ormai la pressoché totale dematerializzazione dei titoli e che gli intermediari autorizzati in Italia si servono abitualmente di depositari esteri per la gestione centralizzata dei titoli.
Pare, dunque, più corretto ritenere che il rimpatrio consista nell'attribuzione a patrimoni mobiliari fino ad oggi depositati presso intermediari non autorizzati di uno "status italiano", per tale dovendosi intendere l'utilizzo ai fini del loro deposito, gestione, ecc. di un intermediario autorizzato nel nostro Paese.
Questa considerazione conduce anche alla soluzione del problema in merito alla possibilità di assoggettare a rimpatrio, oltre che a regolarizzazione, le quote di società estere non rappresentate da titoli, le partecipazioni ad enti esteri non costituiti sotto forma di società, i crediti concessi a società estere; queste attività potranno, infatti, venire rimpatriate previo conferimento di incarico di deposito ad un intermediario abilitato (di norma, una società fiduciaria sottoposta alla disciplina di diritto italiano) [9].
La sostanziale differenza di regime tra rimpatrio e regolarizzazione attiene al diverso grado di riservatezza attribuito alla dichiarazione. Mentre, infatti, il contenuto della dichiarazione di rimpatrio non viene comunicato da parte degli intermediari riceventi, né all'Autorità finanziaria, né all'Ufficio italiano cambi (cfr, art. 13, comma 3, del provvedimento in esame), analoga riservatezza non è garantita alle operazioni di regolarizzazione che richiedono invece la segnalazione nominativa prevista dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 167/1990.

Gli investimenti posseduti tramite soggetto interposto
Già sin dal primo commento esplicativo dell'Agenzia delle entrate al D.L. n. 350/2001 ancora in fase di conversione, veniva chiarito che l'emersione poteva riguardare, non solo le attività direttamente intestate al soggetto dichiarante, ma anche quelle comunque dallo stesso possedute per il tramite di soggetto interposto [10].
Si ritiene che al riguardo non assuma rilievo la distinzione tra interposizione fittizia ed interposizione reale e che, pertanto, possano essere oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione anche disponibilità finanziarie o beni posseduti all'estero per il tramite di fiduciarie di diritto estero o di società o enti interposti a loro volta gestiti o non da società fiduciarie.
Questa previsione pone non pochi problemi applicativi, specie con riferimento all'ipotesi in cui in concreto si tratti di interposizione reale.
Riteniamo in ogni caso che questi problemi debbano trovare una soluzione coerente con il principio per il quale l'irrilevanza della interposizione, ancorché reale, rileva ai soli fini dell'applicazione del provvedimento in esame, salva restando l'applicazione della disciplina ordinaria alle operazioni altrimenti poste in essere tramite il soggetto interposto.
Quanto sopra affermato con riferimento alla nozione di rimpatrio potrà agevolare la risoluzione di singoli casi. Infatti, come si è visto, sarà possibile, non solo il rimpatrio delle disponibilità o beni detenuti all'estero, ma anche il rimpatrio delle società interposte fiduciariamente per la detenzione degli stessi, alla condizione che sia possibile il "deposito" dei relativi certificati di partecipazione presso un intermediario abilitato in Italia (ossia come abbiamo visto, una fiduciaria di diritto italiano).
In ogni caso, è consentita la regolarizzazione anche di società o di ente interposti che, evidentemente, continueranno ad esistere nel proprio ordinamento secondo le regole agli stessi applicabili. E sarà la disponibilità della relativa partecipazione a dover essere oggetto di segnalazione nei successivi quadri RW del soggetto che presenta la dichiarazione riservata.
Considerazioni diverse merita, invece, l'ipotesi dell'utilizzo del trust , atteso che, come unanimemente riconosciuto, questo istituto determina il trasferimento dei beni al trustee con conseguente "spossessamento" del settlor che, pertanto, non può essere considerato interponente, né reale, né, tantomeno, fittizio.
Nell'ipotesi, pertanto, di trust "discrezionale", ove tale "spossessamento" si verifica, si ritiene che il settlor residente in Italia non sia tenuto a compilare il quadro RW per i beni trasferiti al trust . Conseguentemente, non pare che lo stesso possa avvalersi della disciplina che ne occupa [11].

L'inoltro della dichiarazione riservata

Gli adempimenti formali previsti dalla disciplina in commento sono improntati a semplicità e non meritano particolari approfondimenti.
Rinviando al prosieguo l'analisi degli importi da indicare nella dichiarazione riservata, basti qui ricordare che la stessa va inoltrata ai soggetti indicati all'art. 11 del D.L. n. 350/2001; ossia agli intermediari autorizzati a ricevere in deposito, amministrazione o gestione i valori oggetto di rimpatrio.
Con il D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 [12] il legislatore ha previsto la proroga al 15 maggio 2002 del termine originariamente previsto per il 28 febbraio 2002 per la presentazione della dichiarazione riservata agli intermediari autorizzati. Inoltre, il medesimo decreto prevede che, se alla data del 15 maggio il rimpatrio o la regolarizzazione non sono state possibili "per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell'interessato", gli effetti derivanti dalla dichiarazione si producono purché la dichiarazione venga presentata nel termine sopra indicato e le operazioni necessarie per il rimpatrio o la regolarizzazione si concludano entro il 30 giugno 2002, integrando in tal modo la dichiarazione riservata [13].
Infatti, le particolari difficoltà applicative connesse all'ipotesi del rientro di prodotti finanziari non previsti o non autorizzati dal nostro ordinamento o all'ipotesi del rientro di capitali conseguenti al disinvestimento di prodotti finanziari non immediatamente liquidabili, ha consigliato la previsione dei due termini: l'uno per la presentazione della dichiarazione (15 maggio), l'altro per l'effettiva conclusione delle operazioni di rientro (30 giugno).
L'onere economico per ottenere la sanatoria è volutamente stato fissato in un importo modesto, pari al 2,5% degli investimenti oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione.
Non si tratta, evidentemente, né di un'imposta, né di una tassa, né di un contributo e, pertanto, "non è deducibile, né compensabile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo" [14].
é contemplata anche la possibilità che l'interessato paghi la somma dovuta attraverso la sottoscrizione, per una quota pari al 12% delle complessive attività rimpatriate o regolarizzate, di una particolare tipologia di titoli di Stato, con rendimenti particolarmente ridotti, il cui ricavato è destinato al finanziamento di specifici interventi infrastrutturali dello Stato [15].
Il pagamento del 2,5% o la sottoscrizione dei titoli di Stato è condizione di efficacia della dichiarazione riservata.
In caso di rimpatrio, la presentazione della dichiarazione facoltizza l'intermediario che la riceve a liquidarne le attività depositate nella misura necessaria al pagamento della somma.

Gli effetti della dichiarazione riservata sul piano amministrativo

Per espressa previsione dell'art. 14 del provvedimento in esame, la corretta presentazione della dichiarazione riservata: "a) preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data di entrata in vigore del presente decreto (27 settembre 2001); b) estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste dall'art. 5 del decreto legge n. 167 del 1990 (in materia di monitoraggio fiscale) relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate" [16].
Riguardo agli effetti di natura amministrativa, la sanatoria connessa alla dichiarazione riservata produce gli effetti preclusivi che il contribuente italiano già conosce con riferimento ai provvedimenti di cosiddetto "condono fiscale". Come nei precedenti provvedimenti di condono, infatti, la dichiarazione riservata è inefficace, quando, alla data di presentazione della stessa, siano già state operate contestazioni fiscali al contribuente o siano iniziate nei suoi confronti attività di controllo volte ad accertarle (accessi, ispezioni, verifiche).
Dalla lettera della legge non emerge, peraltro, chiaramente l'effettiva portata della efficacia preclusiva all'azione di accertamento. Non è dato, infatti, comprendere se sia sufficiente una correlazione "quantitativa" tra l'importo di cui si contesta il corretto assoggettamento ad imposta e l'importo oggetto di dichiarazione riservata o se sia indispensabile una correlazione più stretta, ovvero qualitativa. Lo "scudo" esplica i suoi effetti "limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio".
In proposito già è stato chiarito che esulano dal campo di efficacia dello "scudo fiscale" le contestazioni conseguenti ad un controllo formale della dichiarazione ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973 [17].
Non solo.
Il Ministero, pur ammettendo che "la preclusione opera automaticamente, senza necessità di prova specifica da parte del contribuente" ha aggiunto, tuttavia, che è in ogni caso necessario che "sia possibile, anche astrattamente, ricondurre gli imponibili accertati alle somme o alle attività costituite o detenute all'estero oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione" [18].

L'affermazione risulta ribadita dalla stessa Agenzia delle entrate anche con riferimento all'ipotesi dell'accertamento sintetico, con riguardo al quale la preclusione originata dallo "scudo" sussisterebbe "sempreché la manifestazione di capacità contributiva sia riferibile, anche astrattamente, alle attività oggetto di emersione" [19].
La norma che si sta esaminando pecca, peraltro, di eccessiva genericità.
Grave si rivela, soprattutto, l'affermazione appena richiamata con riferimento agli accertamenti sintetici, i quali si sostanziano, come è noto, nella ricostruzione globale del maggior reddito del contribuente sulla base dell'applicazione di indici di capacità contributiva dedotti dalla capacità di spesa del medesimo.
Infatti, applicando letteralmente il principio enunciato dall'Agenzia, lo "scudo fiscale" non potrebbe essere opposto qualora l'Amministrazione possa dimostrare che la manifestazione di capacità contributiva non dipenda affatto dalle disponibilità detenute all'estero (ad esempio perché alle stesse il contribuente non ha mai attinto nel periodo o nei periodi d'imposta a cui l'accertamento sintetico si riferisce).
La conseguenza estrema delle affermazioni dell'Agenzia delle entrate, che, peraltro, si rivelano perfettamente in sintonia con il dettato letterale della norma, conduce, pertanto, a risultati paradossali, tali da potersi tradurre in un esautoramento degli effetti del provvedimento in sede di sua concreta attuazione da parte degli organi dell'Amministrazione.

La rilevanza della dichiarazione sul piano penale

Ancora più complessa è la disamina degli effetti della dichiarazione riservata sul piano penale.
L'art. 14, comma 1, lett. c), del provvedimento in esame dispone che il rimpatrio delle attività finanziarie (nonché la regolarizzazione, giusta la previsione del successivo art. 15) "esclude la punibilità per i reati di cui agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000 [20], nonché per i reati di cui al D.L. n. 429 del 1982, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 4, lett. d) ed f) del predetto decreto n. 429, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate".
A differenza di quanto ordinariamente accaduto nel nostro ordinamento in occasione dei condoni fiscali, il legislatore non ha ritenuto di accompagnare la sanatoria con un provvedimento di amnistia, ma ha costruito la disposizione dianzi citata come se la stessa prevedesse una causa di non punibilità o di non procedibilità.
La dottrina penalistica espressasi al riguardo ha avanzato non pochi dubbi in merito alla legittimità costituzionale di questo punto della normativa in esame, in considerazione della circostanza che, a prescindere dalla formulazione verbale della norma, la stessa chiaramente prevede una causa di estinzione di reati evidentemente già consumati.
Ne sembra essere convinto lo stesso legislatore, laddove al comma 7 dello stesso art. 14 espressamente si riferisce agli "effetti estintivi di cui al comma 1, lett. c)".
Qualora dovesse, pertanto, ritenersi corretto l'inquadramento della disposizione in esame tra quelle che prevedono una causa estintiva del reato, ne conseguirebbe la difformità della stessa con il principio costituzionale di cui all'art. 79 Cost. [21].
Altro aspetto critico della disciplina in esame attiene alla possibilità che la dichiarazione riservata si riveli del tutto inefficace ed, anzi, chiaramente controproducente, in tutti i casi nei quali indagini penali siano già iniziate al momento della presentazione della dichiarazione, ma l'interessato ne sia ancora all'oscuro. Prevede, infatti, l'art. 14, comma 7, che "il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1 lett. c), quando per gli illeciti penali ivi indicati è già stato avviato il procedimento penale".
Atteso che un procedimento penale è da ritenersi "avviato" ancor quando l'indagato non è venuto a conoscenza dell'imputazione, è chiaro come la scelta di avvalersi della disciplina in esame richieda un attento vaglio dei comportamenti che il contribuente, specie se imprenditore o lavoratore autonomo, possa aver posto in essere nell'ambito dei tempi, a volte lunghi, di prescrizione dei numerosi reati previsti dalla nostra complessa ed alluvionale disciplina penale.

L'omissione della dichiarazione e la dichiarazione infedele
Come già si è precisato, l'azione penale risulta improcedibile con riferimento ai soli reati previsti agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 74/2000, nonché ai reati già previsti dalla legge n. 516/1982 ad esclusione delle fattispecie di frode di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed f) [22].
La non punibilità attiene tassativamente i reati previsti dalla norma; restano, pertanto, punibili tutti gli altri reati (oltre al reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, le fattispecie di reato previste dalla legge fallimentare, il falso in bilancio, i reati doganali, ecc.).
Con questa previsione il legislatore ha inteso evidentemente circoscrivere l'efficacia premiale del provvedimento alle ipotesi non caratterizzate da quel comportamento insidioso che tipicamente connota le fattispecie di frode.
Anche con riferimento all'esclusione della punibilità in sede penale si ripropone nella sostanza il quesito che si è posti quanto alla preclusione dell'azione amministrativa, ovverosia come debba intendersi la delimitazione della non punibilità "alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate". Anche riguardo a questo aspetto, infatti, non sembra sufficiente la sussistenza di un rapporto di coerenza "quantitativa" tra fattispecie di reato improcedibili e importo dichiarato, sembrando necessario un rapporto di compatibilità "qualitativa" tra reato commesso, imponibili sottratti all'imposta ai quali lo stesso si riferisce e ammontare oggetto della dichiarazione riservata.
Complessa si rivela, inoltre, l'applicazione pratica del principio per il quale l'esclusione della punibilità attiene all'infedele dichiarazione e non alla fraudolenta dichiarazione.
A questo proposito, è opportuno sottolineare che, con riferimento ai soggetti tenuti alle scritture contabili (titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo), molti comportamenti possono essere indifferentemente ricondotti all'una o all'altra figura di reato, dovendosi giungere all'applicabilità in concreto della fattispecie più grave solo qualora il comportamento sia stato concretamente posto in essere con finalità fraudolente od insidiose.
In siffatta situazione, pertanto, è perfettamente comprensibile che l'imputazione originaria formulata da un Pubblico ministero sia sempre indirizzata verso la fattispecie più grave, essendo nella prassi devoluto al compito del G.I.P. e dell'organo giudicante l'apprezzamento dell'elemento soggettivo del reato.
Un esempio varrà a chiarire la delicatezza del problema.
In tema di "fatture sottomanifestanti", ossia della sottofatturazione, il comportamento può essere astrattamente ricondotto all'ipotesi della dichiarazione fraudolenta o della dichiarazione infedele, a seconda che lo stesso sia stato accompagnato o non da ulteriori atteggiamenti insidiosamente rivolti ad impedire ad un organo accertatore in sede di verifica fiscale l'immediato acclaramento della verità. Sicché, la semplice apertura di un conto corrente, intestato, ad esempio, ad un soggetto diverso dal contribuente, per la gestione del "nero" potrebbe far ricondurre l'ipotesi nella fattispecie più gravosa [23].
Anche sotto questo profilo, l'indeterminatezza delle fattispecie penali richiamate dalla norma in esame e, in particolare, della ipotesi della dichiarazione infedele, potrebbe consentire agli organi della magistratura penale interpretazioni restrittive, volte a vanificare di fatto gli intendimenti del legislatore [24].
Così come per gli effetti sul piano amministrativo, anche con riguardo ai profili penali del provvedimento, molta parte del suo buon esito dipende, pertanto, dall'interpretazione che della disciplina in esame verrà concretamente data dalle autorità preposte alla relativa applicazione.

La sanzione amministrativa pecuniaria
In sede di conversione del D.L. n. 350/2001, con l'intendimento evidente di inasprire il provvedimento, è stata inserita la previsione di "una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento del valore corrente delle attività oggetto della dichiarazione riservata", applicabile nel caso di utilizzo del provvedimento medesimo "per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione di attività detenute all'estero derivanti da reati diversi da quelli per i quali è esclusa la punibilità ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c)".
L'art. 2 del D.L. n. 12/2002 ha aggiunto il comma 2-ter all'art. 17, precisando che le disposizioni di cui al comma 2-bis, appena illustrate, non si applicano ai casi di reati già estinti, non punibili o non più previsti come tali dall'ordinamento.
Pertanto, per effetto dell'introduzione di tale disposizione, potranno avvalersi delle operazioni di emersione delle attività detenute all'estero e beneficiare dei relativi effetti anche quei contribuenti che abbiano nel passato commesso reati, anche se diversi da quelli previsti dall'art. 14, comma 1, lett. c), della legge 23 novembre 2001, n. 409, per i quali non opera più la punibilità, ovvero per i quali è intervenuta la prescrizione.
Tale deroga non si applica, tuttavia, alle attività derivanti da delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso, di corruzione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura [25]. Per detti reati gli effetti delle operazioni di emersione non operano ancorché essi siano estinti per il decorso del tempo o per altra causa estintiva prevista dall'ordinamento e si rende applicabile la sanzione prevista nel citato art. 17, comma 2-bis, del provvedimento in esame.
La norma pone non pochi problemi applicativi con riferimento all'ipotesi, tutt'altro che infrequente, di disponibilità create all'estero dall'imprenditore individuale tramite pagamento di fatture "di comodo" [26]. Si tratta, infatti, di chiarire se la commissione del reato di utilizzo di fatture in tutto o in parte inesistenti determini, non solo la caducazione dell'efficacia della dichiarazione riservata nel suo complesso, ma anche l'applicabilità della sanzione amministrativa di cui alla norma appena citata, commisurata sull'importo totale oggetto di rientro o di regolarizzazione, anziché sul solo ammontare degli importi inficiati dal reato.
Lo stesso quesito potrebbe riproporsi relativamente ad importi esportati tramite la commissione del reato di falso in bilancio posto in essere dagli amministratori di una società, che intendano avvalersi dello "scudo".
Anche con riguardo a questo aspetto, la concreta applicazione pratica che gli organi della magistratura penale daranno alla norma condizionerà non poco il successo del provvedimento.
Non pare, infatti, che, sulla base del testo letterale della disposizione, possa essere accolta con certezza la soluzione da alcuni avanzata secondo la quale, "poiché il provvedimento ha il dichiarato scopo di far rientrare le somme "lecitamente" detenute all'estero, si ritiene che l'interpretazione sistematica, più rispondente alle finalità generali del D.L. n. 350/2001, sia quella di commisurare la sanzione sicuramente alle attività oggetto della dichiarazione riservata, ma intendendo per tali attività quelle "detenute all'estero derivanti da reati diversi da quelli per i quali è esclusa la punibilità" [27].
Dal tenore letterale della disposizione potrebbe, infatti, evincersi un intento di intransigente rigore nei confronti dei reati più gravi; rigore che, del resto, ispira, per interpretazione unanimemente accettata, la previsione della caducazione integrale e non "pro parte" degli effetti della dichiarazione riservata.

I valori della dichiarazione riservata

Il provvedimento in esame nulla prevede in ordine alla valorizzazione degli importi oggetto di rimpatrio in ogni caso diversi dal danaro.
Si ritiene, pertanto, che gli stessi siano discrezionalmente determinabili dal contribuente anche in ragione di considerazioni di convenienza desumibili dai rischi di accertamento fiscale dai quali lo stesso intenda "coprirsi" [28].
Unico limite espresso posto dalla disciplina attiene all'ipotesi in cui la dichiarazione riservata venga fraudolentemente utilizzata nei casi di rimpatrio in assenza del presupposto dell'effettiva sussistenza all'estero delle attività dichiarate alla data del 1í agosto 2001. Con disposizione introdotta in sede di conversione del D.L. n. 350/2001, infatti, è stata prevista una sanzione penale, pari alla reclusione da tre mesi ad un anno, per l'ipotesi in cui l'interessato attesti falsamente nella dichiarazione riservata "la detenzione fuori del territorio dello Stato del denaro o delle attività rimpatriate".
Da questa disposizione il Ministero sembra aver tratto l'interpretazione per la quale non solo le attività oggetto di rimpatrio, ma anche i beni oggetto di regolarizzazione non potrebbero essere dichiarati per un valore superiore al loro valore corrente di mercato al momento della presentazione della dichiarazione [29].
Con riferimento alle attività finanziarie oggetto di regolarizzazione, il problema del valore da indicare in dichiarazione trova espressa soluzione nel disposto dell'art. 15, comma 2, ove si prevede che alla dichiarazione riservata debba essere allegata una certificazione dell'intermediario non residente che attesti la sussistenza in custodia dei valori.
Particolare interesse riveste la disposizione inserita in sede di conversione del D.L. n. 350/2001 per la quale, nel caso di rimpatrio di attività finanziarie diverse dal denaro, il costo di carico delle singole posizioni è da determinarsi, in assenza di documentazione proveniente dall'intermediario presso il quale è avvenuto l'acquisto, in base a dichiarazione sostitutiva dell'interessato ex legge n. 461/1997; in assenza anche di quest'ultima, l'intermediario presso il quale viene operato il rimpatrio è legittimato ad assumere quale costo di carico lo stesso valore indicato nella dichiarazione riservata.
Se correttamente utilizzata, la norma si presta all'attuazione di operazioni di pianificazione fiscale dei capital gains che dovranno in futuro venire assoggettati ad imposta sostitutiva. é evidente, infatti, che, in mancanza di documentazione comprovante i prezzi di carico, la scelta opzionale tra valore dichiarato e valore "autocertificato" potrà essere determinata solo da ragioni di convenienza economica [30].
é opportuno rammentare che rimangono ferme le ordinarie modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997 da parte dell'intermediario abilitato: il regime della riservatezza rimane applicabile alle plusvalenze ed agli altri redditi diversi di natura finanziaria rientranti nel conto secretato anche nel caso in cui gli stessi siano stati oggetto di compensazioni con minusvalenze realizzate nell'ambito di altri rapporti non secretati intrattenuti con il medesimo intermediario e intestati allo stesso contribuente [31].
Ragioni di convenienza economica e considerazioni inerenti all'esigenza dell'anonimato devono, inoltre, consigliare il rimpatrio di fondi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, per i quali è opportuno considerare il relativo regime fiscale. Giova al riguardo ricordare che, mentre per i fondi armonizzati UE l'intermediario italiano deve operare una ritenuta alla fonte nella misura del 12,5%, i proventi dei fondi non armonizzati concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo da assoggettare ad imposta nella dichiarazione dei redditi. In questo secondo caso, oltre alla tassazione ordinariamente più onerosa, dovrà valutarsi la perdita dell'anonimato e, dunque, il parziale scardinamento della natura "riservata" della dichiarazione di rimpatrio [32].
Il tema del valore oggetto di dichiarazione è stato, peraltro, ampliato in sede di interpretazione della disciplina di cui al D.L. n. 12/2002 di proroga dei termini. Nell'intento, come si è detto, di agevolare le operazioni di emersione anche nei casi di beni di cui sia complessa la liquidazione o la determinazione del valore, il legislatore ha previsto la possibilità che l'interessato presenti la dichiarazione riservata entro il 15 maggio 2002, indicando obbligatoriamente le difficoltà riscontrate nell'espletamento delle operazioni di rimpatrio o regolarizzazione (che, dovranno avvenire entro il 30 giugno 2002, pena l'inefficacia della dichiarazione medesima). Al riguardo, pare opportuno segnalare l'incoerenza dell'interpretazione ministeriale [33] secondo cui il pagamento della percentuale del 2,5% dovuta allo Stato dovrebbe avvenire al momento della presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi in cui le "cause ostative" riguardino proprio la difficoltà di determinazione del valore dei beni oggetto di rimpatrio o regolarizzazione.

Il nuovo regime sanzionatorio in tema di "monitoraggio fiscale"

Sembra opportuno chiudere questa breve panoramica in tema di scudo fiscale con un altrettanto breve approfondimento della riforma recata dal D.L. n. 350/2001 al regime sanzionatorio in tema di monitoraggio fiscale.
Infatti, una delle ragioni che, secondo l'intento del legislatore, dovrebbe indurre i residenti in Italia ad accogliere con più favore il provvedimento relativo al rientro dei capitali sarebbe rappresentata dalla volontà di sottrarsi all'applicazione delle sanzioni previste nello stesso provvedimento in tema di monitoraggio fiscale.
L'art. 5 del D.L. n. 167/1990 prevedeva, infatti, per la violazione dell'obbligo di dichiarazione di consistenze patrimoniali detenute all'estero, la sanzione amministrativa pecuniaria di 516 euro (1.000.000 di lire); per la violazione dell'obbligo di dichiarazione dell'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero, la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati.
L'art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997 - che ha introdotto una disciplina modificativa delle sanzioni amministrative tributarie non penali applicabili in materia di imposte dirette, di IVA e di riscossione dei tributi - aveva poi previsto la sanzione amministrativa da 285 euro (500.000 di lire) a 2.066 euro (4.000.000 di lire) per l'ipotesi generalissima che nella dichiarazione dei redditi non venga "indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli". L'art. 16 del decreto medesimo prevedeva, inoltre, l'abrogazione di alcune norme ivi espressamente indicate, nonché di ogni altra disposizione in contrasto con la normativa in esso contenuta.

Alla luce della disciplina citata si poteva, dunque, ritenere implicitamente abrogata la disciplina di cui all'art. 5 del D.L. n. 167/1990. Questa opinione era stata espressamente sostenuta dal Ministero nella C.M. 17 maggio 2000, n. 98/E [34].
Con la nuova disciplina recata dall'art. 19 del D.L. n. 350/2001 il legislatore ha notevolmente aggravato il sistema sanzionatorio di cui trattasi, prevedendo per la violazione dell'obbligo di dichiarazione, sia delle disponibilità detenute all'estero, sia dei trasferimenti operati nel periodo d'imposta, la sanzione proporzionale dal 5% al 25% dell'importo non dichiarato [35].
Per espressa previsione normativa, inoltre, questa sanzione amministrativa pecuniaria potrà in concreto accompagnarsi alla "confisca di beni di corrispondente valore".
Sembra che il legislatore abbia utilizzato, inusualmente ed impropriamente, l'istituto della confisca, atteso che l'applicazione del medesimo all'ipotesi in esame si sostanzia in un provvedimento sanzionatorio che, complessivamente considerato, ha effetti espropriativi; tale provvedimento riguarderebbe non solo e non tanto il reddito che il contribuente - omettendo le dichiarazioni in esame - potrebbe sottrarre ad imposizione, ma addirittura la fonte del reddito stesso.
Sotto questo profilo, la recente disciplina sullo "scudo fiscale" presenta un così madornale aspetto di irrazionalità e di non ragionevolezza da poter essere tacciata di illegittimità costituzionale sulla base del noto orientamento della Corte costituzionale in virtù del quale una norma può violare l'art. 3 Cost. nei casi in cui possa essere ritenuta irrazionale a condizione che l'asistematicità dei princìpi (nella quale spesso si concreta la irragionevolezza) non sia giustificata dal rispetto di altri princìpi costituzionali [36].

Note:
1 D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, capo III, in I Quattro Codici della Riforma Tributaria big, Cd-rom, IPSOA.

2 Al momento di andare in stampa, molte stime sono state fatte in merito ai capitali già rimpatriati. Si vedano, in particolare, le stime sul rientro dal parte di Credit Suisse First Boston, in Il Sole 24-Ore, 8 febbraio 2002, pag. 21.
Recentemente, il sottosegretario all'Economia V. Tanzi ha affermato che al momento "non è possibile conoscere l'esatto ammontare delle somme rimpatriate", pur precisando che "é possibile segnalare un trend in continua evoluzione", in Il Sole 24-Ore del 12 marzo 2002, pag. 20.
Sulle ragioni della disciplina, cfr. la relazione al progetto di legge n. 1654/01 sul sito della Camera dei Deputati.

3 E' il caso, ad esempio, del coniuge con il quale si compili la "dichiarazione congiunta".

4 In tal senso chiaramente la circolare dell'Agenzia delle entrate 30 gennaio 2002, n. 9/E, in Corriere Tributario On-line (www.ipsoa.it) e in I Quattro Codici della Riforma Tributaria big, Cd-rom, IPSOA, par. 1.19.

5 Questa interpretazione trova conferma nella recente circolare dell'Agenzia delle entrate 13 marzo 2002, n. 24/E, par. 5, in Corriere Tributario On-line (www.ipsoa.it) e in I Quattro Codici della Riforma Tributaria big, Cd-rom, IPSOA.

6 Cfr. Agenzia delle entrate, circolare 1° ottobre 2001, n. 85/E, in Corr. Trib. n. 42/2001, pag. 3183, par. 2.

7 Cfr. circolare n. 9/E del 2002, cit., par.1.11.

8 Cfr. Assofiduciaria, circolare 7 dicembre 2001, n. COM/100/2001.

9 Cfr. circolare n. 9/E del 2002, cit., par. 1.8 e 1.12.

10 Cfr. ancora circolare n. 85/E del 2001, cit., par.2.

11 Per un approfondimento sul tema, si veda F. Gallo, "Trusts, interposizione ed elusione", in Rass. trib., 1996, pag. 1043.

12 In Corriere Tributario On-line (www.ipsoa.it) e in I Quattro Codici della Riforma Tributaria big, Cd-rom, IPSOA.

13 Art. 1, comma 2, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, cit.

14 Così, testualmente, l'art. 12, comma 1, del D.L. n. 350/2001, cit.

15 Cfr. la relazione al progetto di legge n. 1654/01, cit.

16 L'Agenzia delle entrate, nella già citata circolare n. 24/E del 2002, precisa che le operazioni di emersione non producono gli effetti previsti qualora, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento tributario. A seguito dell'intervenuta proroga poi, l'Agenzia ritiene che, qualora sia iniziata un'attività di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria successivamente alla presentazione del nuovo modello di dichiarazione riservata, ma prima della presentazione della sua integrazione, cioè nei casi di dichiarazione con "riserva", gli effetti preclusivi dell'accertamento sono comunque immediatamente opponibili, a condizione che l'integrazione della dichiarazione riservata avvenga entro il termine previsto del 30 giugno 2002.

17 Cfr. Agenzia delle entrate, circolare 4 dicembre 2001, n 99/E, in Corr. Trib. n. 2/2002, pag. 168, con commento di C. Nocera, par. 3.

18 Così, testualmente, circolare n. 9/E del 2002, cit., par. 1.20.

19 Cfr., ancora, circolare n. 9/E del 2002, cit., par. 1.29.

20 In Tascabili, "I reati fiscali", a cura di P. Corso e S. Guadalupi, allegato al Corr. Trib. n. 47/2001.

21 Si veda, in tal senso, A. Lanzi, Convegno Legge Tremonti: il rientro dei capitali, Milano, 29 novembre 2001.

22 Per la verità, il richiamo ai reati di cui alla previgente legge n. 516/1982 risulta persino superfluo in considerazione dell'orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione (Cass., Sez. III pen., 2 maggio 2000, n. 8657, in Corr. Trib. n. 28/2000, pag. 2051 e Cass., ord. 5 maggio 2000, ivi, pag. 2052, entrambe con commento di P. Corso; Cass., SS.UU., 25 ottobre 2000, la quale ha ritenuto che la disciplina in essa contenuta è stata abrogata per effetto dell'introduzione delle nuove fattispecie penali della riforma del 2000. Cfr. L.D. Cerqua, "Reati in soffitta prima del decreto", in Il Sole 24-Ore del 29 novembre 2001, pag. 27, ove si trovano richiamate le sentenze della Suprema Corte sul punto.

23 Sul punto esiste un'ampia giurisprudenza espressasi nel vigore della legge n. 516/1982. Cfr., tra le tante, Cass., 5 novembre 1996, n. 9414; Id., 19 maggio 1999, n. 5829; Id., 12 maggio 1999, n. 9486; Trib. Torino 8 giugno 1998, tutte in Fiscovideo.

24 Quanto all'indeterminatezza della fattispecie oggettiva della infedele dichiarazione, cfr. A. Monti, "Dichiarazione infedele da limitare", in Il Sole 24-Ore del 9 ottobre 1999, pag. 20.

25 Tale previsione può essere criticata in quanto i reati ivi inseriti sono privi di comune denominatore. Probabilmente il legislatore ha voluto inserire quei reati alla cui commissione corrisponde un maggior allarme sociale, anche alla luce delle recenti vicende internazionali.

26 Abbiamo già visto come, nell'ipotesi di impresa costituita sotto forma di società, la circostanza che i soci persone fisiche si avvalgano del provvedimento in esame non valga a sanare gli illeciti commessi dalla società sia sul piano amministrativo sia sul piano penale.

27 Cfr., testualmente, AA.VV., "Filo diretto sullo "scudo"", in Il Sole 24-Ore, inserto del 19 gennaio 2002.

28 Così la circolare ABI 10 ottobre 2001 sul provvedimento.

29 Questa interpretazione si ricava, ad esempio, dalla considerazione per la quale è consigliato agli interessati, pur in assenza di un obbligo in tal senso, di munirsi di una perizia di stima attestante il valore di oggetti d'arte o d'antiquariato, ovvero per gli immobili detenuti all'estero (cfr. circolare n. 9/E del 2002, cit., par. 1.32). L'onere della perizia viene ribadito dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare n. 24/E del 2002, cit.

30 In caso di sussistenza della documentazione comprovante il costo storico effettivo, l'Agenzia delle entrate ha affermato l'obbligatorietà della adozione delle relative risultanze (cfr. circolare n. 9/E del 2002, cit., par. 1.4).

31 Analoghe operazioni di pianificazione fiscale non saranno, invece, possibili in caso di opzione per il sistema del risparmio gestito ex art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997. In tal caso, infatti, è stato ritenuto applicabile il principio di cui al comma 7 della disposizione citata, in base al quale il conferimento di quote o titoli con l'opzione del risparmio gestito costituisce cessione a titolo oneroso, con conseguente applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta da parte del soggetto abilitato, senza possibilità di compensazione con le minusvalenze.

32 Cfr. art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

33 Agenzia delle entrate, circolare n. 24/E del 2002, cit., par.1.

34 In Corr. Trib. n. 23/2000, pag. 1695, con commento di G. Berardo, V. Dulcamare e R. Fanelli e in Banca Dati n. 7/2000, pag. 760.

35 Cfr. art. 19 del provvedimento in esame.

36 Cfr. al riguardo, in particolare, Corte cost., sent. 5 maggio 1972, n. 92, Id., 6 luglio 1972, n. 120; Id., 26 marzo 1980, n. 42.


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