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a cura di Silvia Viale
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"Il Trust in Italia"


Il rimpatrio delle attività detenute all'estero

Il rimpatrio delle attività detenute all'estero

di Marongiu Gianni
in Corr. Trib. n.18/2002, pag. 1577

Con il presente intervento si analizzano, alla luce dei successivi mutamenti legislativi intervenuti, le circolari emanate dall'Amministrazione finanziaria e gli ampi commenti dottrinali in materia di rimpatrio e regolarizzazione dei capitali e delle attività finanziarie e non detenute all'estero, in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dalle disposizioni sul "monitoraggio fiscale".

Il D.L. 25 settembre 2001, n. 350 [1], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 ottobre 2001, approvò disposizioni volte a consentire, in occasione del changeover della lira con l'euro, l'emersione e la conseguente regolarizzazione delle attività detenute all'estero da taluni soggetti residenti in Italia.
In particolare il capo terzo, artt. 11-21, si rivolse alle persone fisiche e agli altri soggetti residenti fiscalmente in Italia che, anteriormente al 27 settembre 2001 (data di entrata in vigore del provvedimento), avessero esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dalle disposizioni sul "monitoraggio fiscale" - vale a dire delle norme contenute nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 - nonché degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera.
In sostanza, attraverso l'emersione è consentito fare rientrare in Italia denaro ed attività finanziarie (cd. rimpatrio), ovvero continuare a mantenere le proprie attività all'estero (cd. regolarizzazione).
Il D.L. n. 350/2001 è stato convertito dalla legge n. 409/2001, che, occorre sottolinearlo, ha apportato alcune modificazioni al decreto e, in primis , quella attinente ai termini per procedere al rimpatrio e alla regolarizzazione. Ancora più di recente, con il D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 [2], sono state introdotte altre rilevanti modificazioni e, in primis , è stato differito al 15 maggio il termine entro il quale deve essere presentata, agli intermediari abilitati, la dichiarazione riservata di cui all'art. 13 della legge.
Alla luce di questi successivi mutamenti vanno lette le circolari via via emanate dall'Amministrazione finanziaria [3] e gli ampi commenti dottrinali [4].
In sintesi, le disposizioni relative al rimpatrio e alla regolarizzazione hanno per oggetto le somme di denaro, le attività finanziarie e gli altri investimenti detenuti all'estero in qualunque Paese europeo ed extra -europeo, alla data prevista dalla norma (il 1í agosto 2001 per il rimpatrio ed il 27 settembre 2001 per la regolarizzazione), per i quali viene disposto dal contribuente il trasferimento in Italia o la regolarizzazione per il tramite di un intermediario italiano.
Ciò implica, naturalmente, che non è consentito mettere in regola le attività che, alle predette date, erano detenute in Italia e quindi, ha precisato l'Agenzia delle entrate, non è possibile fare rientrare nella sanatoria anche le somme detenute in Italia e derivanti da sottofatturazioni.
Sono regolarizzabili i finanziamenti a società estere perché produttivi di redditi di capitale di fonte estera ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a), del T.U.I.R., nonché di redditi diversi di natura finanziaria a norma dell'art. 81, comma 1, lett. c-quinquies), del T.U.I.R. Rientrano, quindi, tra le attività da indicare nel modulo RW (sono, infatti, suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia) e possono essere regolarizzati. Trattandosi, inoltre, di attività di natura finanziaria è anche possibile procedere al loro rimpatrio previo conferimento di un incarico di deposito a un intermediario abilitato (ad esempio, società fiduciaria).
Secondo l'Agenzia delle entrate sono "rimpatriabili" anche le attività costituite all'estero nel 2000 e 2001, purché siano ivi detenute al 1í agosto 2001 (il dubbio era stato prospettato perché per le stesse potrebbe non essersi verificata alcuna violazione della legge sul "monitoraggio") [5].
L'Agenzia delle entrate ha precisato che le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione possono essere effettuate anche con riferimento alle attività comunque detenute all'estero, comprese quelle costituite direttamente al di fuori del territorio dello Stato, sempreché siano state violate le disposizioni in materia di "monitoraggio" [5].

Ambito soggettivo


I destinatari del provvedimento sono individuati dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.L. n. 350/ 2001, sia in caso di rimpatrio che di regolarizzazione, nelle persone fisiche, negli enti non commerciali, nelle società semplici ed associazioni equiparate, ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R., fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.
Trattandosi degli stessi soggetti interessati dalla disciplina del cd. monitoraggio fiscale (legge n. 227/1990), devono intendersi ricompresi tra i destinatari della procedura di emersione anche le persone fisiche titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo [6]. Il riconoscimento mi pare puntuale, stante l'inequivocabile formulazione letterale della norma che si riferisce alle "persone fisiche" senza ulteriori distinzioni.

Soggetti esclusi

Come è agevole dedurre, sono state escluse le società di persone ed equiparate, le società di capitali e gli enti commerciali pubblici e privati. Facile è coglierne la ragione di opportunità. Più difficile darne una spiegazione in punto di razionalità giuridica.
Insomma, nell'escludere le società, soprattutto quelle di persone che sono sovente a ristretta base familiare, il legislatore sembra essere caduto in una sorta di contraddizione di difficile spiegazione.
Inoltre, ed il rilievo assume uno spessore ancora maggiore, andavano chiariti i legami tra socio e società.
Ci si domanda, in sostanza, quale rapporto, ai fini in esame, intercorra tra la dichiarazione di rimpatrio presentata, ad esempio, da un socio di una società in nome collettivo, a titolo personale, ed i redditi della medesima società. E lo stesso interrogativo si potrebbe sollevare anche per i soci di società di capitali, soprattutto se questi non svolgano altra attività.
La riservatezza garantita al socio è sufficiente, ci si può chiedere, a preservare la società da qualsiasi attività di accertamento avviata dall'Amministrazione finanziaria sulla base degli elementi indicati dal dichiarante?
Infatti, si era ipotizzato che gli importi regolarizzati potessero essere assunti a base di un accertamento.
Ebbene, alcune prime risposte sono state date dall'Amministrazione. Essa, alla domanda sugli effetti dell'emersione nei confronti dei soci, ricordati quali sono i soggetti che possono usufruire dello scudo, e quindi anche le società "semplici" sempreché non svolgano attività "commerciale", ha puntualizzato che "i dati emergenti dalla dichiarazione di emersione, in quanto segretati, non potranno essere portati a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria in nessun caso, neppure se finalizzati al controllo di soggetti diversi da quello che ha presentato la dichiarazione" e quindi neppure a carico dei soci del dichiarante.
E la stessa Amministrazione ha soggiunto alla domanda sugli effetti dell'emersione nei confronti della società: "di per sé la dichiarazione riservata non attiva alcun accertamento nei confronti delle società, in quanto i dati in essa contenuti sono segretati. Alle società continuano pertanto ad applicarsi i normali strumenti di accertamento" [7].

Residenza fiscale in Italia


Un'ulteriore limitazione, peraltro inevitabile sotto l'aspetto giuridico, attiene alla qualità degli interessati, i quali devono essere fiscalmente residenti in Italia. Il requisito della residenza nel territorio dello Stato deve sussistere per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata (2001 o 2002), e non necessariamente nei periodi d'imposta precedenti. Al riguardo [8], considerato che, ai sensi dell'art. 2 del T.U.I.R., il requisito della residenza si acquisisce ex tunc nel corso del periodo d'imposta nel quale si verifica il collegamento territoriale rilevante ai fini fiscali, si deve ritenere che possano essere inclusi nel novero dei soggetti interessati tutti coloro che, pur non risultando residenti nel territorio dello Stato alla data di presentazione della dichiarazione riservata, vengano ad acquisire successivamente tale requisito, in quanto, ad esempio, abbiano inteso stabilire nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d'imposta, il proprio domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Tuttavia, rimane fermo che detti soggetti, per poter usufruire delle disposizioni relative all'emersione delle attività detenute all'estero, devono aver violato le disposizioni sul monitoraggio fiscale nei periodi d'imposta nei quali essi erano residenti in Italia.
Al fine della residenza, con riguardo alle persone fisiche, si deve fare riferimento alla nozione contenuta nell'art. 2, comma 2, del T.U.I.R., in base alla quale si considerano residenti "le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile".
Inoltre, come stabilito dal successivo comma 2-bis del medesimo art. 2 del T.U.I.R., si considerano altresì residenti, salvo prova contraria del contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal D.M. 4 maggio 1999 [9]. Pertanto, anche tali soggetti, ricorrendone i presupposti, possono rientrare nell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in commento.
Per quanto riguarda l'accertamento dello status di soggetto non residente, si rinvia alla C.M. 2 dicembre 1997, n. 304/E [10], nella quale è stata illustrata la posizione dell'Amministrazione finanziaria in merito agli elementi di fatto e di diritto che devono verificarsi affinché una persona fisica possa essere considerata fiscalmente residente nel territorio dello Stato.
Per le società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali, gli artt. 5, comma 3, lett. d), e 87, comma 3, del T.U.I.R. stabiliscono che si considerano residenti quelli che, per la maggior parte del periodo d'imposta, hanno la sede legale o la sede dell'Amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
Il requisito della residenza nel territorio dello Stato deve sussistere per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della "dichiarazione riservata" (2001 o 2002), e non necessariamente nei periodi d'imposta precedenti.
Pertanto, i soggetti che non sono residenti in Italia per il predetto periodo non possono accedere alla speciale disciplina di emersione, ancorché gli stessi siano stati residenti in Italia in periodi d'imposta precedenti.
Così come è preclusa la possibilità di usufruire delle disposizioni relative al rimpatrio delle attività detenute all'estero per i soggetti che abbiano osservato le disposizioni sul monitoraggio fiscale, ma abbiano violato unicamente gli obblighi di dichiarazione annuale dei redditi di fonte estera.

Attività detenute in comunione

L'Amministrazione ha riconosciuto che il rimpatrio e la regolarizzazione possono riguardare anche attività detenute in comunione. Tuttavia, ha precisato, gli effetti di cui all'art. 14 della legge si verificano soltanto nei confronti del soggetto che ha presentato la dichiarazione di emersione, onde, per conseguire detti effetti, ciascuno dei soggetti interessati deve presentare una distinta dichiarazione di emersione per la quota parte di propria competenza [11].
In caso di attività detenute all'estero alla data del 1í agosto 2001 da un soggetto deceduto successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 350/2001 (27 settembre 2001) che non abbia presentato la dichiarazione riservata, quest'ultima può essere presentata da uno degli eredi per conto del defunto: "in tal caso, gli effetti della dichiarazione stessa si esplicano con riferimento agli accertamenti relativi al de cuius per i relativi obblighi che si trasferiscono a tutti gli eredi" [12].

Ambito oggettivo

Rimpatrio

Le disposizioni relative al "rimpatrio" hanno per oggetto le somme di denaro e le altre attività finanziarie.
La circolare ministeriale ha previsto che tra esse rientrano "le azioni, quotate e non quotate, le quote di società ancorché non rappresentate da titoli, le quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo, i titoli obbligazionari, i certificati di massa, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, detenuti all'estero, in qualsiasi paese europeo ed extraeuropeo, alla data del 1í agosto" [13].
Secondo un chiarimento fornito dall'Amministrazione, tenuto conto delle finalità del provvedimento, sono "rimpatriabili" anche le attività costituite all'estero nel 2000 e nel 2001, purché siano ivi detenute alla data del 1í agosto 2001.
A tal fine, si è soggiunto, rilevano anche le attività finanziarie ed il denaro detenuto presso le filiali estere di banche o di altri intermediari residenti in Italia.

Regolarizzazione
Invece, la cosiddetta regolarizzazione può riguardare non soltanto il denaro e le predette attività finanziarie, ma anche investimenti di diversa natura, nonché altre attività e "quindi gli immobili, le quote di diritti reali, le cosiddette, multiproprietà, gli oggetti preziosi", le opere d'arte detenute all'estero in qualsiasi Paese europeo ed extra -europeo alla data del 27 settembre 2001" [13].
L'Agenzia delle entrate ha precisato che per le attività diverse da quelle finanziarie (compresi, quindi, gli oggetti d'arte, i gioielli e gli immobili) non è necessaria alcuna certificazione da parte degli intermediari esteri e quindi il valore degli oggetti d'arte, di gioielli e degli immobili regolarizzati deve essere indicato direttamente dal contribuente nella dichiarazione di emersione.
Ha però soggiunto che "è tuttavia consigliabile che, nei casi di specie, il valore delle predette attività sia confermato da una perizia di stima, ancorché la stessa non debba essere allegata alla dichiarazione riservata, al fine di rendere attendibile il valore dei beni che si intende regolarizzare" [14].

Nozione di possesso
Proprio in considerazione delle finalità del provvedimento si è anche precisato che "il rimpatrio è ammesso non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente", ma "anche nel caso in cui le predette attività siano intestate a società fiduciarie o siano possedute dal contribuente per il tramite di interposte persone" [15].
Relativamente alla nozione d'interposta persona, il Ministero ha riconosciuto che la questione non può essere risolta in modo generalizzato, essendo direttamente connessa alle caratteristiche ed alle modalità organizzative del soggetto interposto.
A titolo esemplificativo, si ritiene che debba essere considerato soggetto interposto una società localizzata in un Paese avente fiscalità privilegiata non soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili, in relazione alla quale lo schema societario appare meramente formale e ben si può sostenere che la titolarità dei beni intestati alla società spetti in realtà al socio che effettua il rimpatrio.
Analogamente, a titolo meramente esemplificativo, si deve ritenere soggetto interposto un trust revocabile (per cui il titolare va identificato nel disponente o settlor ), ovvero un trust non discrezionale, nei casi in cui il titolare può essere identificato nel beneficiario.

Intermediari
Per l'effettuazione delle operazioni di emersione, è necessario avvalersi dell'intervento degli intermediari specificatamente individuati dall'art. 11, comma 1, lett. b), del D.L. n. 350/2001, che devono assolvere gli obblighi statuiti dalla legge.

Effetti del rimpatrio e della regolarizzazione

Gli effetti dell'emersione delle attività, effettuata in conformità alle disposizioni in materia di rimpatrio e di regolarizzazione, sono disciplinati dall'art. 14 del D.L. n. 350/2001.
In linea di principio ricordo che le attività rimpatriate appartengono al patrimonio personale degli interessati e possono essere destinate a qualunque finalità, così come precisato dall'art. 12, comma 1, del D.L. n. 350/2001. Va da sé che i proventi delle attività rimpatriate saranno soggetti alle ordinarie imposte sui redditi; pertanto, ove i capitali siano impiegati in attività finanziarie i cui proventi sono sottoposti ad un prelievo a titolo definitivo, non sarà necessario indicare questi ultimi nella dichiarazione dei redditi.
In linea generale, è prevista la non applicazione di alcune sanzioni amministrative e penali, nonché l'inibizione dei poteri di accertamento dei competenti Uffici in materia tributaria e previdenziale.

Inibizione degli accertamenti tributari e contributivi

In particolare, il decreto all'art. 14, comma 1, lett. a), inibisce ogni accertamento tributario e contributivo relativo ai periodi d'imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l'accertamento alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (27 settembre 2001) limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero oggetto di rimpatrio (i termini di decadenza sono quelli indicati dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973).
Il legislatore, insomma, non ha inserito una previsione di totale ed eccezionale decadenza dell'azione accertatrice, ma ha limitato la stessa alle sole somme ed attività finanziarie specificatamente indicate nella dichiarazione riservata. La formulazione della norma non implica che la preclusione non possa operare per il periodo d'imposta 2001 per il quale i termini per l'accertamento devono ancora iniziare a decorrere.
Anzi, al riguardo, anche la circolare n. 99/E del 2001 [16] ha precisato che la preclusione dell'attività di accertamento si riferisce in ogni caso a presupposti verificatisi fino alla data del 1í agosto 2001 e, quindi, la preclusione all'accertamento è riferibile anche ai redditi posseduti alla data del 1í agosto 2001 precedentemente trasferiti all'estero in violazione delle disposizioni sul monitoraggio.
é altresì, preclusa l'attività di accertamento nei confronti dei soggetti obbligati in via solidale con il contribuente: ma, ben si intende, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle attività costituite o detenute all'estero oggetto di rimpatrio o regolarizzazione.

Va da sé che gli effetti dell'emersione non possono essere invocati con riferimento alle attività che, pur essendo indicate nella dichiarazione riservata, non sono detenute all'estero alla predetta data di entrata in vigore del provvedimento.
Per effetto di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 14, in caso di accertamento, il contribuente può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi ed estintivi delle operazioni di emersione, chiedendo la verifica della congruità della somma corrisposta in relazione all'ammontare delle attività indicate nella dichiarazione riservata ovvero l'effettività della sottoscrizione dei titoli di Stato.
L'Agenzia delle entrate ha ritenuto che è possibile opporre lo scudo fiscale anche per accertamenti sintetici basati su elementi di capacità contributiva espressi da spese d'investimento manifestatesi prima dell'emersione delle attività estere, ma a queste riferibili, ad esempio nel caso di spese effettuate utilizzando finanziamenti garantiti dalle attività detenute all'estero.
Previa adesione del contribuente, le basi imponibili fiscali e contributive determinate dall'Amministrazione finanziaria e dagli enti previdenziali sono definite fino a concorrenza dell'ammontare delle attività dichiarate.
La speciale "copertura" assicurata dalle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione opera, fino a concorrenza degli importi esposti nella dichiarazione riservata, sui maggiori imponibili accertati e, come si è scritto, "quando dalla medesima condotta deriva l'accertamento di un maggior imponibile ai fini di diverse imposte, l'importo del maggior imponibile definibile (nel limite dell'importo delle attività indicate nella dichiarazione di emissione) è unico con effetto su tutte le imposte coinvolte" [17].
L'Agenzia delle entrate ha precisato che lo scudo non deve necessariamente essere opposto nella fase iniziale ad un eventuale accertamento; nulla impedisce al contribuente di ricorrere prima ai normali mezzi di ricorso previsti dal processo tributario e, solo successivamente, opporre lo scudo.
Il comma 7 dell'art. 14 stabilisce, però, che le operazioni di emersione non producono gli effetti previsti qualora, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, la violazione sia stata già constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza, comprese le richieste, gli inviti ed i questionari di cui agli artt. 51, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972 e 32 del D.P.R. n. 600/1973. Al riguardo, nella citata circolare, si è precisato che, affinché vi sia un effetto preclusivo alla regolarizzazione, gli inviti, le richieste ed i questionari devono essere stati notificati al contribuente [18]; soggiungo che anche la non punibilità degli illeciti penali, di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), del D.L. n. 350/2001 non opera se per detti illeciti è stato già avviato un procedimento penale.

Limiti alla non punibilità penale
Il medesimo art. 14, al comma 1, lett. b), prevede, altresì, che il rimpatrio estingue le sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, comprese quelle speciali contenute nell'art. 5, commi 1 e 3, del D.L. n. 167/1990 [19], ed esclude la punibilità per i reati previsti dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 [20] e dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, ad eccezione di quelli previsti nell'art. 4, lett. d) e f), di quest'ultima legge relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate.
Occorre, quindi, capire di quali reati tributari il contribuente non deve temere la contestazione.
Le vecchie contravvenzioni dell'art. 1 della legge n. 516/1982 (omessa dichiarazione; omessa o incompleta contabilizzazione e fatturazione dei corrispettivi; dichiarazione infedele con riferimento ai redditi fondiari, di capitale o diversi) sono fuori causa, avendone la Cassazione affermata l'avvenuta caducazione.
Le ipotesi di frode fiscale previste alle lett. a), b), c) ed e) dell'art. 4 della legge n. 516/1982 erano relative a condotte non aventi un diretto collegamento con l'esportazione illecita di capitali, e quindi sono fuori questione.
Con riguardo alle due ipotesi della vecchia frode fiscale che vengono espressamente escluse dalla sanatoria, va osservato che:
- quanto alla lett. d) dell'art. 4 della legge n. 516/1982, le Sezioni Unite della Cassazione [21] hanno dichiarato non più punibile proprio quel delitto di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (non confluite in dichiarazione) che l'art. 14, comma 1, lett. c), del D.L. n. 350/2001 vorrebbe escludere da quelli cui si riferisce la non punibilità a seguito dello scudo fiscale (!); continuano ad essere reato (in base al nuovo art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000) le emissioni di fatture false, e quindi tali reati, ove indirettamente collegati con l'esportazione di capitali, mantengono la punibilità;
- quanto alla lett. f) dell'art. 4 della stessa legge, relativa alla dichiarazione dei redditi contenente l'indicazione di componenti positivi o negativi di reddito diversi da quelli effettivi, con l'utilizzazione di documenti falsi o comportamenti fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento di fatti materiali, tuttora in vigore per i reati commessi anteriormente al 15 aprile 2000, non opera la sanatoria.
La mancata sanatoria penale si ha, perciò, solo quando non si sia trattato di semplici occultamenti di reddito al Fisco, ma di vere e proprie condotte fraudolente tendenti, con documenti falsi o altro, ad ingannare i verificatori.
Per quanto concerne i nuovi reati tributari introdotti dal D.Lgs. n. 74/2000, in vigore dal 15 aprile 2000, l'art. 14, comma 1, lett. c), del D.L. n. 350/2001 esclude la punibilità [22] solo della "dichiarazione infedele" (art. 4) e della "dichiarazione omessa" (art. 5). Permane, in ogni caso, la punibilità per quei reati, pur previsti dall'art. 14, comma 1, lett. c), del D.L. n. 350/2001, per i quali, però, è già stato avviato il procedimento penale (art. 14, comma 7).
Al riguardo sembra radicarsi il convincimento che la non punibilità ex art. 14, comma 1, lett. c), poiché incide sulla totalità della posizione tributaria rilevante ai fini dei reati richiamati, si riferisce, e così si estende, a tutti coloro che sono concorsi in quei reati tributari [23].
Non possono usufruire del beneficio, invece, i reati tributari più gravi, cioè, sostanzialmente, quelli di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 74/2000) e quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000).
Poiché non si è formata ancora giurisprudenza sulla nozione di dichiarazione fraudolenta mediante artifizi, la massima cautela si impone nel caso in cui non si sia trattato di una mera evasione fiscale, ma di un'evasione accompagnata da modalità di condotta che possono essere ritenute fraudolente, sempre che, ovviamente, siano superate le soglie di punibilità.
In ogni caso, è agevole constatare come tutti gli altri reati, di qualsivoglia tipo e specie (falsi in bilancio, truffe, ecc.), purché diversi da quelli richiamati alla lett. c) del comma 1 dell'art. 14, del D.L. n. 350/2001, non possono, comunque, fruire del beneficio e restano punibili. Dalla sanatoria restano escluse, quindi, le false comunicazioni sociali (art. 2621, n. 1, c.c.) e non si potrà avere l'impunità neppure per i falsi in bilancio commessi dalle società (ricollegati, per esempio, alla costituzione di "fondi neri" all'estero).
La ragione sembra trovarsi nel fatto che la nozione di "interessati" fornita dall'art. 11 del decreto legge in esame riguarda solo "le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate"; se, dunque, l'esportazione di capitali, ancorché compiuta da persona fisica (per esempio, l'amministratore della società), si è riverberata nell'esposizione di fatti falsi o nell'occultamento di fatti veri nel bilancio societario, il relativo reato, peraltro in via di profonda modificazione, non potrà essere ricompreso nella sanatoria penale.
L'art. 17, comma 2-bis, del D.L. n. 350/2001 stabilisce, inoltre, che l'utilizzo della dichiarazione riservata per l'effettuazione del rimpatrio o della regolarizzazione di attività detenute all'estero derivanti da reati diversi da quelli per i quali è esclusa la punibilità non produce effetti ed è punito con la sanzione pecuniaria pari al 100% del valore corrente delle attività oggetto della dichiarazione riservata.
L'art. 2 del D.L. n. 12/2002 ha aggiunto il comma 2-ter al predetto art. 17, precisando che le disposizioni di cui al comma 2-bis, appena illustrate, non si applicano ai casi di reati già estinti, non punibili o non più previsti come tali dall'ordinamento.
Pertanto, per effetto dell'introduzione di tale disposizione, potranno avvalersi delle operazioni di emersione delle attività detenute all'estero e beneficiare dei relativi effetti anche quei contribuenti che hanno nel passato commesso reati, anche se diversi da quelli previsti dall'art. 14, comma 1, lett. c), del D.L. n. 350/2001, per i quali non opera più la punibilità ovvero per i quali è intervenuta la prescrizione.
Tale deroga non si applica, tuttavia, alle attività detenute all'estero derivanti da delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura. Per detti reati gli effetti delle operazioni di emersione non operano ancorché essi siano estinti per il decorso del tempo o per qualsiasi altra causa estintiva prevista dall'ordinamento e si rende applicabile la disposizione contenuta nel citato art. 17, comma 2-bis, del decreto.

Anonimato fiscale
Il comma 2 dell'art. 14 del D.L. n. 350/2001 detta disposizioni volte ad assicurare il completo anonimato fiscale ai soggetti che effettuano le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione, salva una importante distinzione tra il primo e la seconda.
Infatti, fermi restando gli obblighi in materia di antiriciclaggio previsti dall'art. 17 del decreto e quelli di rilevazione e comunicazione previsti per la regolarizzazione delle attività detenute all'estero, gli intermediari che ricevono le dichiarazioni riservate, una volta eseguiti gli adempimenti previsti a loro carico, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, comunicano all'Amministrazione finanziaria gli importi complessivi delle attività rimpatriate, nonché quelli relativi al pagamento del 2,5%, ma senza l'indicazione di chi ha presentato la dichiarazione riservata. Gli intermediari, inoltre, sono esclusi da obblighi di segnalazione di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. n. 167/1990 in materia di "monitoraggio fiscale".
Questo non vale con riguardo alla regolarizzazione per la quale, diversamente dai casi di rientro delle attività finanziarie, viene meno la riservatezza assoluta. Infatti gli intermediari, in caso di regolarizzazione, sia essa relativa ad attività finanziarie sia ad altre attività, effettuano, oltre che le rilevazioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 167/1990, previste anche per il rimpatrio, le comunicazioni all'Amministrazione finanziaria di cui al comma 3 dello stesso articolo (segnalazioni nominative). Come precisato, infatti, nella relazione illustrativa del provvedimento "l'assenza di qualsiasi comunicazione all'Amministrazione finanziaria sulle attività che continuano a essere detenute all'estero, renderebbe nuovamente tali investimenti fuori da qualsiasi presidio o controllo e non garantirebbe la neutralità rispetto alle operazioni di rimpatrio. Mentre, infatti, i redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, in quanto immessi nel circuito bancario, verrebbero assoggettati a imposizione sostitutiva, le attività finanziarie detenute all'estero sfuggirebbero facilmente all'imposizione".
I dati relativi alle operazioni di emersione effettuate dal contribuente non soltanto non sono comunicati all'Amministrazione al momento dell'operazione, ma non sono forniti nemmeno successivamente in sede di accertamento.
La riservatezza è totale e pertanto gli intermediari, anche in caso di richieste ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 o dell'art. 51 del D.P.R. n. 633/ 1972, non sono tenuti a fornire all'Amministrazione finanziaria nessuna indicazione in ordine ai conti segretati.
Tale regime si applica anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria richieda alla banca informazioni circa le garanzie ricevute a fronte di finanziamenti erogati al soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata [24]. Pertanto, anche in questo caso la banca ometterà di segnalare gli eventuali conti segretati che accolgano attività date in garanzia.
Tuttavia, occorre evidenziare che il regime di riservatezza non si estende alle informazioni relative a soggetti diversi dal contribuente che ha eseguito il rimpatrio, come è il caso, ad esempio, di soggetti delegati alla movimentazione dei conti segretati, dato il carattere personale della riservatezza. Pertanto, ai conti sui quali è conferita delega ad un soggetto terzo non si applica il regime della riservatezza nei confronti del delegato. Ne consegue che il regime della riservatezza viene a cessare necessariamente anche nei confronti del delegante in caso di richiesta d'informazioni relative al delegato.
"Per analoghe ragioni, non si ritiene possibile applicare il regime della riservatezza ai conti cointestati con soggetti che non abbiano presentato la dichiarazione riservata. In questo caso, il conto non può usufruire della segretazione neanche per eventuali richieste di informazioni riguardanti il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata.
Inoltre, i soggetti che detengono disponibilità all'estero in un conto cointestato ed effettuano l'operazione di emersione mediante la presentazione di autonome dichiarazioni riservate possono depositare tali disponibilità in un conto segretato cointestato, indipendentemente dalle modalità di trasferimento delle stesse (uno o più bonifici).
Si fa presente, inoltre, che il prelievo a titolo definitivo di denaro o altre attività finanziarie dal conto segretato comporta una riduzione della soglia entro la quale opera il regime della riservatezza.
Tale riduzione, invece, non si ritiene verificabile nel caso di operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli, trattandosi di prelievi che non possono considerarsi come effettuati a titolo definitivo".
L'Amministrazione ha confermato, altresì, che il regime della riservatezza non viene meno qualora il denaro e le attività finanziarie siano successivamente trasferite dall'intermediario che ha ricevuto la dichiarazione riservata presso un altro intermediario, su incarico del soggetto interessato. In tal caso, la sanzione di cui al comma 2 dell'art. 19 del D.L. n. 350/2001 è riferibile esclusivamente all'intermediario che in concreto detiene le attività rimpatriate.
In particolare, in caso di rimpatrio, non devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria i dati e le notizie inerenti ai conti di deposito che accolgono il denaro e le attività finanziarie rimpatriate. Su tali conti, tuttavia, potranno essere depositate esclusivamente le attività rimpatriate di cui alle dichiarazioni riservate presentate dai contribuenti interessati, restando escluso qualunque ulteriore accredito, tranne quello riguardante somme derivanti dall'alienazione delle attività rimpatriate, fino a concorrenza dell'ammontare delle attività stesse inserito dal contribuente nella dichiarazione riservata.
L'obbligo della riservatezza si estende anche ai dati e alle notizie relative ai titoli di Stato eventualmente sottoscritti dal contribuente ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legge, i quali, derivando comunque dall'operazione eseguita, devono essere inseriti nei conti che accolgono le attività finanziarie rimpatriate. Ciò sia nell'ipotesi che la sottoscrizione venga effettuata con il disinvestimento di attività rimpatriate, sia nel caso in cui la sottoscrizione medesima sia eseguita con provvista di provenienza interna fornita dal contribuente.
In particolare, il regime della riservatezza si applica al denaro ed alle attività rimpatriate, fino a concorrenza dell'importo indicato nella dichiarazione riservata. Entro quest'ultimo limite, inoltre, tale regime si estende anche alle attività finanziarie acquisite dall'interessato con l'utilizzo del denaro rimpatriato o con l'alienazione delle attività rimpatriate ovvero anche tramite operazioni di permuta dei titoli rimpatriati. Ai fini dell'attribuzione del costo fiscalmente riconosciuto, le attività finanziarie in tal modo acquisite devono essere valorizzate secondo i criteri ordinariamente applicabili alle partecipazioni, titoli e agli altri strumenti finanziari suscettibili di produrre redditi diversi di natura finanziaria.
Sempre ai fini della riservatezza, è stato chiarito (dalla circolare del mese di marzo) che l'importo indicato nella dichiarazione riservata può essere superato con riferimento ai redditi di capitale ed ai redditi diversi di natura finanziaria derivanti dal denaro e dalle attività finanziarie rimpatriate (o da quelle acquisite attraverso il loro disinvestimento o attraverso l'investimento dei relativi redditi), sempreché si tratti di redditi assoggettati a tassazione definitiva (ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva) da parte dell'intermediario depositario o da altri intermediari e sostituti d'imposta.
Rientrano, quindi, tra i redditi che possono usufruire dello speciale regime della riservatezza di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legge, accordato alle attività da cui derivano anche i redditi percepiti dalla data del 1í agosto 2001 alla data di presentazione della dichiarazione riservata (o alla data della sua integrazione), senza dover essere esposti nella dichiarazione riservata e scontare il prelievo del 2,5%, sempreché siano stati assoggettati al prelievo a titolo definitivo ai sensi del comma 8 dell'art. 14.
L'Agenzia delle entrate ha confermato che la segretazione si mantiene anche nei casi di trasferimento di un dossier dal regime del risparmio-amministrato al regime del risparmio gestito e viceversa, sempreché il nuovo rapporto sia intestato al medesimo contribuente. In tale caso, ha precisato l'Agenzia, sarà cura dell'intermediario, presso il quale è stato costituito il primo rapporto di custodia, di amministrazione o di gestione, evidenziare al successivo intermediario che il rapporto di provenienza è soggetto alle disposizioni dell'art. 14, comma 2 [25].
Ci si è chiesto se il regime di riservatezza previsto per le attività finanziarie rimpatriate trovi applicazione anche nel caso in cui le attività, o comunque parte di esse, siano utilizzate per la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, con la conseguenza che l'impresa di assicurazione residente, così come la banca in caso di deposito, è esonerata dalla comunicazione all'Amministrazione finanziaria dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di assicurazione (comunicazione prevista dall'art. 7, comma 5, del D.P.R. n. 605/1973), tenuto conto che anche in questo caso l'investimento delle somme rimpatriate è affidato ad un soggetto (l'assicuratore) in grado di controllare le vicende contrattuali, applicare le imposte, e tutelare, quindi, le ragioni del Fisco.

La risposta è stata positiva sulla base delle seguenti osservazioni: l'art. 14 del D.L. n. 350/2001 prevede, in caso di rimpatrio dei capitali e delle attività detenute all'estero, che le comunicazioni relative alle somme rimpatriate, alle quali deve provvedere l'intermediario, non devono essere corredate dal nominativo del soggetto che si avvale del rimpatrio. Al riguardo, è stato chiarito che i dati e le notizie inerenti ai conti di deposito che accolgono il denaro e le attività rimpatriate, alle quali deve provvedere l'intermediario, non devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria e che tale regime di riservatezza è applicabile, oltreché all'importo indicato nella dichiarazione riservata, anche ai redditi di capitale ed ai redditi diversi di natura finanziaria realizzati a seguito dell'impiego delle attività finanziarie rimpatriate, a condizione che si tratti di proventi assoggettati a tassazione definitiva [26].
"Pertanto, si ritiene che il regime della riservatezza sia applicabile anche alla fattispecie in esame in quanto in ogni caso vi è l'intervento di un intermediario residente che, sia pure non compreso tra quelli individuati dall'art. 11, comma 1, lett. b), del decreto, ha comunque obblighi di comunicazione di dati all'Amministrazione finanziaria.
Tale regime, quindi, si estende anche ai redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-quinquies), del T.U.I.R., nonché ai redditi di capitale di cui all'art. 41, comma 1, lett. g-quater) e g-quinquies), del T.U.I.R., derivanti dalla sottoscrizione, cessione o chiusura di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione effettuato tramite l'impiego del denaro rimpatriato o dal disinvestimento delle attività finanziarie rimpatriate [27].

Sanzioni
Qualche cenno, infine, sul profilo sanzionatorio, perché il D.L. n. 350/2001 introduce sanzioni più gravi in luogo delle precedenti (ricomprese tra 258 e 2.065 euro), che variano dal 5 al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati. Al riguardo è rilevante riconoscere anche a queste nuove sanzioni natura tributaria.
Ebbene, l'Agenzia [27] ha confermato che le sanzioni per violazioni connesse al quadro RW della dichiarazione hanno natura tributaria.
Pertanto, sussiste la giurisdizione delle Commissioni tributarie e si applicano tutti i principi, le regole e gli istituti del D.Lgs. n. 472/1997. Quindi trova applicazione il divieto di retroattività. Le nuove sanzioni, più gravi delle precedenti, si applicano ai soli illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore del decreto legge e, quindi, le violazioni al quadro RW si applicano alle dichiarazioni presentate dal 27 settembre 2001. Invece, la confisca, introdotta dalla legge di conversione del decreto legge, si applica alle dichiarazioni presentate dal 25 novembre 2001, giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione.
In sintesi, in considerazione dell'applicazione dei princìpi va fatta una distinzione per i casi di violazioni al quadro W:
- alle dichiarazioni presentate prima del 27 settembre 2001 (entrata in vigore del D.L. n. 350/2001) si applicano le precedenti sanzioni e, quindi, da 258 a 2.065 euro. Ne consegue che la sanzione da versare per il ravvedimento per le dichiarazioni presentate in banca o posta ovvero in via telematica entro il 27 settembre va calcolato sull'importo minimo di 258 euro;
- alle dichiarazioni presentate dal 27 settembre 2001 si applicano le nuove sanzioni (dal 5% al 25%), ma non la confisca, mentre alle dichiarazioni presentate dopo il 25 novembre 2001 si applica la sanzione dal 5 al 25%, oltre alla confisca.
Ovviamente si applicano anche tutte le altre regole generali previste dal D.Lgs. n. 472/1997 e, quindi, il concorso di violazioni, il cumulo giuridico, il ravvedimento operoso, l'estinzione mediante il pagamento di un quinto della sanzione irrogata; come ha precisato l'Agenzia delle entrate, le violazioni del modulo RW possono essere oggetto di ravvedimento operoso che, secondo la C.M. 10 luglio 1998, n. 180/E [28], consente di sanare tutti gli errori e le omissioni anche se incidenti sulla determinazione del tributo.

Note:
1 Convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, in I Quattro Coidici della Riforma Tributaria big, Cd-rom, IPSOA.

2 In Corriere Tributario On-line (www.ipsoa.it) e in I Quattro Coidici della Riforma Tributaria big, Cd-rom, IPSOA. Al momento di andare in stampa, non ancora convertito in legge.

3 Più precisamente, la circolare dell'Agenzia delle entrate 1° ottobre 2001, n. 85/E, in Corr. Trib. n. 42/2001, pag. 3183, con commento di C. Nocera; Id., 4 dicembre 2001, n. 99/E, ivi n. 2/2002, pag. 168, con commento di C. Nocera; Id., 5 dicembre 2001, n. 101/E, ivi n. 2/2002, pag. 175, con commento di C. Nocera; Id., 30 gennaio 2002, n. 9/E, in Corriere Tributario On-line (ww.ipsoa.it) e in I Quattro Codici della Riforma Tributaria big, Cd-rom, IPSOA; Id., 13 marzo 2002, n. 24/E, in Corr. Trib. n. 15/2002, pag. 1347, con commento di L. Magistro.

4 Si vedano i lavori di L. Salvini, "Lo "scudo fiscale"", in il fisco, 2001, pag. 13577; L. Tosi, "Lo "scudo" fiscale. Efficacia ai fini dell'accertamento amministrativo e penale", ivi, 2001, pag. 13931.

5 Circolare n. 9/E del 2002, cit.

6 Circolare n. 99/E del 2001,cit.

7 Circolare n. 9/E del 2002, cit.

8 Circolare n. 24/E del 2002, cit.

9 Cfr. C.M. 24 giugno 1999, n. 140/E, in Corr. Trib. n. 28/1999, pag. 2153, con commento di F. Ricca.

10 In Corr. Trib. n. 50/1997, pag. 3685.

11 Così la circolare n. 9/E del 2002, cit.

12 Così la circolare n. 24/E del 2002, cit.

13 Così la circolare n. 85/E del 2001, cit.

14 Così la circolare n. 9/E del 2002, cit.

15 Così la circolare n. 99/E del 2001, cit.

16 Cfr. nota 3.

17 Così E. Mastrogiacomo, "Gli effetti amministrativi dello "scudo fiscale". Questioni interpretative (precisazione)", in il fisco, 2002, pag. 867.

18 In proposito, si veda A. Viotto, "Gli eventi ostativi dello scudo fiscale", in il fisco, 2002, pag. 1734.

19 Convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

20 In Tascabili, "I reati fiscali", a cura di P. Corso e S. Guadalupi, allegato al Corr. Trib. n. 47/2001.

21 Cass. pen., SS.UU., 7 novembre 2000, n. 27, in Corr. Trib. n. 47/2000, pag. 3476, con commento di P. Corso.

22 Se si tratti di una causa di estinzione del reato o di una causa di non punibilità, si veda A. Lanzi, in il fisco, 2002, pag. 127.

23 Si veda ancora A. Lanzi, in il fisco, 2002, pag. 118, ma si veda anche G. Ruggiero, "Sull'estensione ai concorrenti dello "scudo fiscale" per il rimpatrio di capitali", in il fisco, 2002, pag. 869.

24 Circolare n. 24/E del 2002, cit.

25 Circolare n. 9/E del 2002, cit.

26 Circolari n. 85/E e n. 99/E del 2001, cit.

27 Circolare n. 9/E del 2002, cit.

28 In Tascabile, allegato al Corr. Trib. n. 41/1998.

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