di Andrea Vicari
Il
trust ed i creditori
Che il trust sia uno strumento per proteggere il
patrimonio, e che quindi possa essere utile a chi
si accinga a svolgere attività imprenditoriale
o professionale per mettere al riparo i
propri beni dalle pretese dei creditori legati
a tale attività, è ormai un luogo comune.
Sfortunatamente, però, ancora poco comune è
l’idea che il trust possa essere legittimamente usato
a questi fini, poco chiare le sue caratteristiche strutturali
che permettono di perseguirli, poco conosciuti i limiti
posti dall’ordinamento a questa sua funzione. Per
chiarire questi punti al non-iniziato, occorre quindi spiegare
la questione con molta chiarezza e semplicità. Questo
cercherò di fare.
Occorre
subito aggiungere al luogo comune due elementi capaci di
fissare meglio le coordinate del ragionamento. Per farlo,
è necessario rispondere a due domande: da
quali creditori, o meglio dai di chi creditori, il trust
permette di proteggere i beni? E quali
posizioni giuridiche protegge? Cominciamo col dare
risposta alla prima domanda. Tre sono le parti coinvolte
in un trust (non di scopo): il disponente, il trustee, il
beneficiario. Se ne deduce che tre sono le classi di creditori
a dovere essere prese in considerazione nell’analizzare
il rapporto tra trust e creditori: quelli del disponente,
quelli del trustee e quelli del beneficiario. Passiamo
a rispondere alla seconda domanda: quali posizioni giuridiche?
L’istituzione di un trust implica due effetti principali:
da una parte il trasferimento di diritti al trustee che
vengono segregati all’interno del suo patrimonio,
dall’altra la creazione di un’obbligazione tra
trustee e beneficiario. Quindi, sono due sono le posizioni
giuridiche da considerare: i diritti sulla trust res ed
il diritto di credito del beneficiario.
Dopo
questa necessaria premessa, passiamo ad analizzare il luogo
comune "il trust è uno strumento per la protezione
patrimoniale" con riferimento ai diritti sui beni in
trust e concentrandosi subito sul rapporto tra questi ed
i creditori del disponente. In questo caso, affermare che
un trust protegge dai creditori del disponente i beni su
cui è istituito è praticamente un truismo.
Ogni trust implica sempre un trasferimento di diritti al
trustee, i quali, a trust istituito, non si trovano
più nel patrimonio del disponente e quindi i suoi
creditori non possono più aggredirli, ovviamente
fatta salva la possibilità di esercitare l’azione
revocatoria ove ne sussistano i presupposti.
Piuttosto ovvie sono anche le considerazioni sul rapporto
tra beni in trust ed i creditori personali del trustee:
la trust res è segregata all’interno del patrimonio
del trustee e protetta dai suoi creditori personali. Questa
segregazione è garantita anche quando il trustee
è italiano, grazie all’art. 11 della Convenzione
de L’Aia.
Non
più problematica è la comprensione del rapporto
tra creditori del beneficiario e diritti sui beni in trust:
i beni in trust appartengono al trustee, non si
trovano nel patrimonio del beneficiario. Ed allora
i creditori di quest’ultimo non possono direttamente
aggredirli. L’unico modo per farlo è pignorare
il credito che il beneficiario nutre nei confronti del trustee
ed ottenere da costui i beni in trust, ma per fare ciò
occorre che il credito abbia ad oggetto il capitale o parte
del capitale del trust. Quando così non è,
i beni in trust sono sempre protetti nei confronti
dei creditori del beneficiario. Quindi, i creditori
di un beneficiario dei soli redditi del trust non potranno
in nessun modo aggredire il capitale, in quanto il diritto
del proprio debitore non permette in nessun modo di ottenerlo.
Per la stessa ragione, i creditori di un beneficiario
in un trust discrezionale, nel quale il trustee ha la piena
discrezionalità nel decidere se e quanto erogare,
non hanno ovviamente la possibilità di raggiungere
i beni in trust.
Questa
schematica ricostruzione ci permette allora di meglio precisare
il luogo comune da cui è cominciato il nostro ragionamento
e dire che: "il trust è uno strumento per mettere
i beni che ne costituiscono l’oggetto al riparo:
La
nuova formulazione del luogo comune rende evidente come
non assoluta sia la protezione dei beni in trust e critica
sia proprio la possibilità di giungere a questi,
pignorando il diritto del beneficiario, quando questo abbia
ad oggetto il capitale. I giuristi di common law si sono
presto resi conto di questa possibile falla e da tempo hanno
approntato rimedi, dando alla luce due figure che cercano
di ridurre l’area di criticità: i protective
trust e gli spendthrift trust.
Il
protective trust
Il protective trust è una creazione della prassi
inglese, poi tipizzata dal legislatore nel 1925 (s.33, Trustee
Act 1925); anche se meno utilizzati dalla prassi, essi possono
comunque essere creati anche negli Stati Uniti.
Una
clausola protective protegge i beni in trust da
un attacco indiretto da parte dei creditori del beneficiario
mettendo fine al diritto di quest’ultimo di ricevere
i benefici del trust al verificarsi di determinati eventi
nei quali egli non potrebbe percepire le somme altrimenti
a lui dovute. All’avverarsi di tali eventi,
il trust diviene discrezionale e l’interesse del beneficiario
una mera aspettativa. Quando uno degli eventi è l’esecuzione
individuale o collettiva e questa si verifica, nessun diritto
di credito si trova più nel patrimonio del beneficiario
e nulla può essere quindi incluso nella massa fallimentare
o pignorato.
Quando
il beneficiario è anche disponente,
esistono però limiti all’efficacia di questa
clausola: essa non è infatti opponibile al
fallimento di costui. Il concorso può quindi
chiedere al trustee quello che spettava al decotto prima
dell’insolvenza in base ai termini del trust fisso
("fixed") che si sarebbe dovuto trasformare in
discrezionale all’avverarsi della condizione dedotta
nella clausola protective. Solo alla chiusura del fallimento,
il trust discrezionale potrà finalmente prendere
il posto di quello fisso (Re Johnson [1904] 1 KB 134).
Due
elementi sono da mettere in evidenza in questa regola: uno
riguarda l’area della fattispecie, l’altro quella
degli effetti. Per quanto riguarda il primo, si deve sottolineare
che, a differenza di ciò che avviene negli Stati
Uniti per gli spendthrift trust, la regola dell’inopponibilità
si applica solo nei confronti del fallimento, ma non dei
singoli creditori ai quali la clausola protective è
invece comunque sempre opponibile (Re Detmold (1889) 40
Ch. D. 585); per quanto riguarda il secondo, al pari di
quello che avviene nel diritto americano, la regola inglese
rende la clausola protective semplicemente inopponibile
al fallimento, non giunge mai a rendere invalido il trust
in cui essa è contenuta.
Lo
spendthrift trust
Lo spendthrift trust è, invece, una creatura tipica
dei giuristi americani: il diritto inglese infatti proibisce
l’imposizione di quei vincoli d’indisponibilità
(disabling restraints on the alienation of property) necessari
per la creazione di questo tipo di trust.
La
struttura di uno spendthrift trust permette al disponente
di attribuire al beneficiario un interest intrasferibile,
né volontariamente, né per forza di legge;
non solo egli non può in alcun modo disporne, ma
neanche i suoi creditori possono appropriarsene.
Al contrario di ciò che avviene per i protective
trusts inglesi, nessuna condizione risolutiva è quindi
imposta alla posizione soggettiva del beneficiario, la quale
invece è semplicemente separata nel patrimonio di
quest’ultimo e gravata da un vincolo d’indisponibilità.
Questo vincolo d’indisponibilità è il
frutto di due elementi fondamentali: un restraint
against voluntary alienation, cioè
una restrizione del diritto del beneficiario di mettere
fine al trust e di cedere la propria posizione soggettiva,
ed un restraint against involuntary alienation
che restringe il potere dei creditori del beneficiario di
rifarsi sul diritto di quest’ultimo, separandola.
L’essere queste due componenti in realtà entità
indipendenti, fa si che si possano creare trusts nei quali
il beneficiario può disporre del proprio diritto
ma i creditori non possono aggredirlo, sono i cosiddetti
"quasi-spendthrift" trusts.
Come
avviene per i protective trusts, esistono limiti precisi
anche all’opponibilità di una clausola spendthrift.
In primo luogo, essa non è opponibile ai creditori
del beneficiario, quando egli sia stato anche disponente.
La section 156 del Restatment (Second) of Trusts espressamente
sancisce che "ove un soggetto istituisca un trust in
proprio favore con una clausola che limita il trasferimento
volontario o involontario del suo interest, i creditori
possono comunque pignorarlo". A differenza di quanto
avviene per la clausola protective nell’ordinamento
inglese dove essa è inopponibile al solo fallimento
del beneficiario, negli Stati Uniti la clausola spendthrift
è inopponibile anche al singolo creditore del beneficiario-disponente
che avvii un’esecuzione individuale. In secondo luogo,
la clausola spendthrift non è comunque opponibile
a certe classi di creditori del beneficiario, indipendentemente
dal fatto che egli sia stato o meno disponente. La s. 157
del Restatement individua espressamente alcune classi di
creditori: la moglie ed il figlio del beneficiario per i
crediti relativi agli alimenti ed al mantenimento; i prestatori
di beni o servizi erogati direttamente al beneficiario o
impiegati per conservare od incrementare il valore del suo
interest, lo Stato per i crediti vantati nei suoi confronti.
Il Restatement aggiunge inoltre che questo elenco non è
necessariamente esaustivo e che le corti possono comunque
permettere il pignoramento in tutti i casi in cui la public
policy lo richieda. Quindi, prosegue il commento alla s.
157, un creditore che trae titolo da un illecito aquiliano
potrebbe pignorare con successo l’interest del beneficiario.
Secondo la dottrina americana, però, la pratica giudiziaria
non riconosce, o solo raramente lo fa, questa possibilità.
L’asset
protection trust
Se volgiamo lo sguardo al di fuori dei modelli tradizionali
di trust e guardiamo verso il modello del trust internazionale,
sviluppatosi in coincidenza l’emanazione di una serie
di leggi sul trust da parte di paesi off-shore, scopriamo
che in questo l’autonomia negoziale del disponente
incontra limiti ancor più ridotti nell’impiegare
il trust come strumento per la protezione del patrimonio.
Queste nuove leggi contengono norme di diritto internazionale
privato e processuale che mirano a rivendicare l’esclusiva
competenza del diritto del foro ed a rendere vana la giurisdizione
delle corti del Paese di residenza del disponente a cui
hanno facile accesso i suoi creditori. Le leggi del modello
del trust internazionale contengono poi norme sostanziali
nuove che hanno ristretto l’ambito d’applicazione
dell’azione revocatoria, che hanno sostanzialmente
eliminato la possibilità di dichiarare il trust simulato
o di riqualificarlo in termini di mandato e che hanno abolito
le limitazioni poste dal diritto anglo-americano all’efficacia
degli spendthrift o protective trusts in favore del disponente.
All’emanazione di queste leggi, la prassi internazionale
ha risposto predisponendo un nuovo tipo sociale di trust:
l’asset protection trust. Le caratteristiche di questo
trust sono il suo contenere una clausola spendthrift o protective,
l’essere in favore del disponente stesso, il prevedere
che alle istruzioni di quest’ultimo debba rispondere
il trustee, l’essere il trustee ed i beni in trust
localizzati nel Paese off-shore, l’essere il trust
di breve durata.
L’operatività
in Italia dei trust per proteggere il patrimonio
Questa schematica analisi deve necessariamente concludersi
con alcune riflessioni sull’operatività in
Italia dei trust per proteggere il patrimonio, quando il
beneficiario sia qui residente ed italiani siano i suoi
creditori.
Quando
i creditori si trovano di fronte ad un protective trust,
si può chiaramente dire che essi non potranno ottenere
soddisfazione. La posizione giuridica di un beneficiario
di questi trust si trasforma da diritto di credito ad aspettativa,
di fronte al tentativo d’aggressione da parte dei
creditori. Al momento dell’esecuzione, nessun credito
si trova quindi nel patrimonio del beneficiario ed i suoi
creditori non possono pignorare qualche cosa che non c’è.
Il fatto che il beneficiario sia residente in Italia o meno
è indifferente, in quanto la clausola protective
non crea una limitazione della responsabilità che
potrebbe cozzare con l’art. 2740. cod. civ., ma altera
semplicemente la consistenza del patrimonio del debitore.
Se
il creditore si trova di fronte ad beneficiario di uno spendthrift
trust le cose sono più complesse. In questo caso,
non c’è nessuna condizione risolutiva a cui
è sottoposto il diritto di credito del beneficiario,
esso è semplicemente impignorabile. Si crea quindi
una limitazione della responsabilità. L’impatto
di questa clausola con l’ordinamento italiano, in
cui vige il principio dell’unità del patrimonio
stabilito dall’art. 2740 cod. civ., è ancora
tutto da approfondire.
Partiamo
allora dalla strettoia dell'art. 2740, II comma, cod. civ:
"le limitazioni di responsabilità non sono ammesse
se non nei casi stabiliti dalla legge". Vediamo ora
se nella legge italiana di ratifica 1° luglio 1989,
n. 364 sia possibile trovare una disposizione su cui fondare
l’impignorabilità del diritto del beneficiario
di uno spendthrift trust. L’art. 11, I comma, che
è la norma di diritto materiale uniforme contenuta
nella convenzione, stabilisce che il riconoscimento implica
che "i beni del trust siano separati dal patrimonio
personale del trustee, che il trustee abbia capacità
d’agire in giudizio ed essere citato in giudizio,
o di comparire in qualità di trustee davanti ad un
notaio o altra persona che rappresenti un’autorità
pubblica". Tra questi che sono gli effetti minimi al
cui riconoscimento è obbligato lo stato contraente
non compare alcun riferimento all’eventuale impignorabilità
del diritto del beneficiario. L’art. 11, II comma,
che si occupa di stabilire l’obbligo di riconoscimento
degli ulteriori effetti eventualmente previsti dalla legge
straniera, nulla dice del fatto che, qualora la legge straniera
preveda l’impignorabilità del diritto del beneficiario,
questa debba essere riconosciuta anche in diritto interno.
Nemmeno l’art. 8 può essere d’ausilio.
Questo infatti dice che la legge regolatrice del trust dovrà
regolamentare "i rapporti tra il trustee ed i beneficiarii".
Non si dice nulla dell’efficacia nei confronti dei
vincoli imposti dal disponente sulla posizione giuridica
del beneficiario. Un obbligo di riconoscimento degli effetti
della clausola spendthrift, che allo stesso tempo possa
fungere da fondamento legale per la separazione del diritto
del beneficiario dal resto del suo patrimonio, sembra quindi
non esistere.
Di
caso, si dovrà allora provvedere a verificare se
il diritto del beneficiario a cui si riferisce la clausola
spendthrift possa essere ricondotto ad una delle tantissime
fattispecie di impignorabilità che il nostro diritto
conosce. Una possibilità teorica sarebbe l’impignorabilità
prevista dall’art. 1881, cod. civ., per la rendita
vitalizia costituita a titolo gratuito. Essa però
garantisce l’impignorabilità solamente entro
i limiti del bisogno alimentare dei beneficiari.
A
questo caso di impignorabilità, comunque, non è
possibile ricondurre la posizione giuridica di un beneficiario
di un asset protection trust che contenga una clausola spendthrift.
In questo caso, infatti quella del beneficiario, anche ove
sia rendita, non è quasi mai vitalizia, perché
normalmente la durata del trust non è legata alla
sua vita, e comunque non è mai gratuita, perché
è costituita dal beneficiario stesso mediante trasferimento
di un capitale in trust in qualità di disponente
(art. 1872 cod. civ.). Nella gran parte dei casi, allora,
l’impignorabilità prevista dalla clausola spendthrift
di un asset protection trust sul diritto del disponente
di ricevere i benefici del trust in qualità non sarà
opponibile ai creditori di quest’ultimo, che potranno
così aggredire il suo diritto di ricevere i redditi
ed beni dell’asset protection trust.