Possesso
indiretto delle attività detenute all’estero.
La
procedura di emersione è applicabile non soltanto
alle attività direttamente possedute all’estero
dal soggetto interessato, ma anche in caso di possesso indiretto
(C.M. 99/E/2001 § 2.3).
Rientrano in tali fattispecie:
- attività finanziarie intestate a società
fiduciarie;
- attività finanziarie possedute
mediante interposta persona (ad esempio, trust revocabili
o trust non discrezionali, laddove il titolare sia identificabile
con il beneficiario
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